Squilibrio contrattuale e pratiche sleali: necessaria l’istruttoria sui rischi effettivi del fornitore (Cons. Stato n. 8806 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il significativo squilibrio di potere contrattuale che legittima l’applicazione delle sanzioni per pratiche commerciali sleali non può essere desunto dal solo dato dimensionale del fatturato, né dalla durata del rapporto o dalla notorietà del marchio del distributore. L’Autorità deve svolgere un’istruttoria concreta sui rischi effettivi cui il fornitore è esposto in ragione delle scelte unilaterali della controparte e sulla incidenza reale degli indici sintomatici nella specifica relazione commerciale. La mancata considerazione del ruolo di intermediario del fornitore e delle tutele contrattuali da questi predisposte a monte integra difetto di istruttoria e determina l’annullamento delle sanzioni fondate su tale presupposto.

Il Fatto

Due società della grande distribuzione organizzata impugnavano davanti al TAR Lazio la determinazione con cui l’AGCM le aveva sanzionate, nel massimo edittale, per tre distinte pratiche sleali poste in essere dal 2012 al 2014 nei confronti di una fornitrice di pere, autrice della segnalazione. Le condotte contestate consistevano nell’imposizione di sconti contrattuali non negoziati, nell’applicazione di sconti extracontrattuali legati a un piano promozionale e nell’interruzione unilaterale del rapporto con preavviso inadeguato.

Il TAR respingeva i ricorsi, riconoscendo uno squilibrio di potere contrattuale idoneo a determinare una condizione di dipendenza della fornitrice. Le società proponevano appello, deducendo tra l’altro l’inconsistenza dell’impianto probatorio sul presupposto dello squilibrio. La Sezione riuniva i gravami e disponeva una verificazione su alcune grandezze economiche e sulla ragionevolezza dei disciplinari imposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in parte gli appelli, muovendo dal ruolo effettivo della fornitrice nel processo di approvvigionamento: essa non è produttrice, ma rivende prodotti acquistati da terzi, riversando su questi ultimi i costi di adeguamento ai disciplinari e i rischi di continuità della fornitura. L’AGCM non aveva approfondito questo segmento, che incide sulla valutazione concreta del rapporto di forza. Il TAR, dal canto suo, aveva ricavato la soggezione dalla sola dimensione dei partner, senza verificare la ricaduta effettiva degli indici sintomatici.

Secondo la Sezione, l’art. 62 del D.L. n. 1/2012 non richiede la mancanza di alternative sul mercato quale elemento essenziale. Tuttavia l’Autorità aveva evocato proprio l’impossibilità di sostituire il cliente, senza stimare i costi del cambiamento: omissione che vizia il ragionamento. L’affermazione sul private label e sulla specializzazione della fornitrice risulta generica, poiché i disciplinari si risolvono nel rispetto di linee guida e protocolli ordinari nel settore, come confermato dal Verificatore.

Quanto alle prime due pratiche, la Corte rileva la mancanza di ogni considerazione sulla natura del mercato agricolo, caratterizzato da variabilità delle produzioni. Il provvedimento è contraddittorio laddove riconosce la stabilità dei quantitativi, smentendo la tesi dell’imposizione unilaterale. I documenti prodotti dalla stessa fornitrice attestano un confronto sulle condizioni e un suo ruolo propositivo nelle promozioni: la prova dell’illecito non può fondarsi su asserzioni apodittiche. L’applicazione della regola sull’onere probatorio della trattativa è esclusa nei rapporti tra professionisti, come affermato dalla costante giurisprudenza della Sezione richiamata.

È invece infondato il motivo sulla terza sanzione. Le anticipazioni verbali della disdetta non risultano provate nel contenuto; la comunicazione del 21 luglio 2014 è intempestiva e la gravità emerge dalle stesse ammissioni dell’appellante, che non pose in essere alcuna opera di attenuazione del pregiudizio. La Corte conferma quindi la sanzione per l’interruzione, compensando le spese e ponendo i costi di verificazione a carico delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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