Diniego di sanatoria paesaggistica e motivazione per relationem del parere (Cons. Stato n. 8808 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria paesaggistica non è affetto da difetto di motivazione quando l’Amministrazione recepisce espressamente il parere degli organi consultivi ed espone le ragioni logico-giuridiche del disvalore paesaggistico dei manufatti. È ammesso il rinvio per relationem a un atto che, oltre a essere divenuto definitivo, sia stato condiviso in sede giurisdizionale. La violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 rileva solo se il privato indichi gli elementi fattuali o valutativi che avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. L’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa.
Il Fatto
Le appellanti impugnavano la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 435/2022, che aveva respinto il gravame avverso il provvedimento della Soprintendenza recante parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per un fabbricato. Il primo giudice aveva condiviso i motivi di diniego.
In appello le ricorrenti deducevano error in procedendo ed error in iudicando, violazione degli artt. 3 e 88 cod. proc. amm. e dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, difetto di motivazione del parere e mancata valutazione delle osservazioni del privato ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Il Ministero della Cultura chiedeva il rigetto; il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. L’atto impugnato risulta accompagnato da una adeguata motivazione esplicativa delle ragioni ostative. Il Collegio enuncia la regola secondo cui il diniego non è viziato quando l’Amministrazione, mediante l’espresso recepimento del parere degli organi consultivi, esponga ragioni logico-giuridiche che diano contezza del disvalore paesaggistico dei manufatti, richiamando Consiglio di Stato sez. VI, 20/08/2021, n. 5975.
Nel caso concreto il parere definitivo richiama il precedente decreto del 29 ottobre 2007, reso sulla medesima fattispecie e confermato in giudizio, ed evidenzia le peculiarità dei luoghi incompatibili con il titolo in sanatoria, esplicitando i valori sottesi al decreto di vincolo. Il rinvio per relationem è ammesso verso un atto definitivo e condiviso dal giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 09/07/2018, n. 4163). Il contesto tutelato appare coerente con la valutazione negativa, senza travisamenti di fatto o illogicità manifeste.
Infondati sono i rilievi sull’art. 10-bis. Il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle garanzie partecipative: deve indicare gli elementi che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 settembre 2022, n. 8043). L’Amministrazione non ha l’obbligo di confutare analiticamente le singole argomentazioni, bastando una motivazione complessivamente e logicamente resa (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1306).
La decisione si fonda sul principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, e Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni. Gli argomenti non espressamente esaminati sono ritenuti irrilevanti o inidonei a fondare una diversa conclusione. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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