Silenzio-assenso sul permesso di costruire escluso se l’intervento aumenta i volumi (Cons. Stato n. 8805 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine abbreviato di settantacinque giorni per la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire, previsto dall’art. 20, comma 11, d.P.R. n. 380/2001, opera esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001, richiamati dall’art. 22, comma 7, del medesimo testo unico. Restano esclusi gli interventi che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici, i quali richiedono il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001. L’accertamento dell’aumento volumetrico è questione di fatto devoluta al giudice, che può risolverla mediante verificazione. Ove l’incremento di volume risulti accertato, la domanda di declaratoria del silenzio-assenso è infondata, non essendo integrato il presupposto normativo della fattispecie procedimentale abbreviata.
Il Fatto
Il Comune di Recanati ha negato, con provvedimento del 26 gennaio 2018, il permesso richiesto dai proprietari per la parziale demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale in stato di degrado, situato nel centro storico, in zona A. Il diniego si fondava su plurimi profili di non conformità urbanistica: aumento in altezza del piano sottotetto, incremento volumetrico con computo del piano parzialmente sottostrada, balconi aggettanti e pannelli fotovoltaici in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato.
I proprietari hanno adito il TAR Marche, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio-assenso e l’illegittimità del rifiuto. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo inapplicabile la disciplina procedimentale abbreviata e non integrata la fattispecie dell’art. 21-octies, l. n. 241/1990. I soccombenti hanno proposto appello, chiedendo anche il risarcimento del danno; il Comune ha resistito con appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sul primo motivo, relativo alla pretesa violazione degli artt. 22 e 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001 e all’avvenuta formazione del silenzio-assenso. Gli appellanti sostengono che le innovazioni del d.lgs. n. 222 del 2016 e la Tabella A avrebbero ricondotto alla SCIA gli interventi con aumento di volume, modifica dei prospetti e cambio d’uso nel centro storico, con conseguente applicazione del termine di settantacinque giorni.
La Sezione ricostruisce il quadro normativo. L’art. 20, comma 11, d.P.R. n. 380/2001 fissa il termine abbreviato per gli interventi di cui all’art. 22, comma 7; questa disposizione richiama, per quanto qui rileva, la ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), esclusi gli interventi indicati nell’art. 10, comma 1, lettera c). Tale ultima previsione impone il permesso di costruire quando la ristrutturazione comporti modifiche della volumetria complessiva, mutamenti di destinazione d’uso in zona A, ovvero demolizione e ricostruzione con incrementi di volumetria.
Il punto decisivo diventa quindi la verifica del presupposto volumetrico. Il Consiglio di Stato ha disposto verificazione con ordinanza n. 1410 del 2024. L’esito è netto: il piano sottostrada non può qualificarsi seminterrato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Edilizio Comunale, poiché la superficie delle pareti interrate è inferiore al 50 per cento del totale; il volume di progetto va dunque calcolato senza riduzioni. Ne deriva un aumento pari a 591,67 mc rispetto allo stato attuale.
Accertato l’incremento volumetrico, l’intervento esula dalla fattispecie che consente il termine abbreviato e ricade nell’art. 10, comma 1, lettera c). La tesi degli appellanti sull’applicabilità del termine di settantacinque giorni resta priva di presupposto, con conseguente infondatezza della doglianza sul silenzio-assenso.
La decisione è assunta secondo il principio della ragione più liquida, richiamato da Cons. Stato, Ad. pl., n. 5 del 5 gennaio 2015 e da Cass., Sez. un., n. 26242 del 12 dicembre 2014, che consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni. L’appello è respinto; le spese del grado sono compensate, mentre le spese di verificazione, liquidate in euro 3.400,00, restano a carico degli appellanti.
Nota della Redazione
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