Stabilizzazione dirigente biologo: esclusi incarichi libero professionali dal triennio (TAR Sicilia n. 2308 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di stabilizzazione del personale precario, l’art. 20, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 75/2017 circoscrive la platea dei destinatari ai soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro flessibile. Restano esclusi i titolari di partita IVA e gli incarichi libero professionali, non riconducibili alle tipologie contrattuali richiamate dalla norma. Il requisito del triennio deve essere maturato esclusivamente presso l’amministrazione che bandisce il concorso, secondo la clausola del bando che, se non impugnata, non può essere disapplicata. Il giudice non è tenuto a esaminare le eccezioni di rito quando il ricorso è infondato nel merito.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso indetto da un I.R.C.C.S. per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo, procedura riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. L’Istituto la escludeva con provvedimento motivato dalla carenza del requisito del triennio di rapporto di lavoro flessibile.
La candidata impugnava l’esclusione e, in via subordinata, il bando, deducendo la violazione e falsa applicazione della norma e l’eccesso di potere per disparità di trattamento e istruttoria carente. Sosteneva che dovessero essere computati anche il periodo di borsa di ricerca e l’incarico libero professionale, qualificabili in concreto come collaborazione continuativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla clausola del bando che richiede «tre anni di rapporto di lavoro flessibile con questo IRCCS». Rileva che tale previsione non risulta impugnata: la generica indicazione nell’epigrafe del ricorso non equivale all’articolazione di censure specifiche. I periodi svolti presso altre amministrazioni sono quindi inutilizzabili.
Anche ove le censure fossero state proposte, sarebbero state respinte. L’art. 20, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 75/2017, nel testo applicabile ratione temporis, richiede che il triennio sia maturato presso l’amministrazione che bandisce il concorso. La norma delimita così l’ambito soggettivo della stabilizzazione.
Sul punto degli incarichi libero professionali, il Tribunale richiama la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 51/2021/PAR. Da essa desume che i titolari di partita IVA sono esclusi dalla platea dei destinatari: la ratio della disposizione è circoscritta ai dipendenti a tempo determinato e ai lavoratori flessibili, non al lavoro autonomo, funzionale a esigenze transitorie e a obiettivi specifici.
Decurtato il periodo dell’incarico libero professionale, la ricorrente non raggiunge il triennio. Il Collegio ritiene superfluo verificare l’utilizzabilità della borsa di ricerca: anche sommandola ai periodi riconosciuti si perviene a circa 26 mesi, comunque inferiori al requisito. Il ricorso è quindi rigettato nel merito, con assorbimento delle eccezioni in rito, e la ricorrente è condannata alle spese liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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