Rinnovo e conversione del permesso di soggiorno: reddito e vincoli familiari (TAR Toscana n. 182 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è illegittimo quando l’Amministrazione omette di valutare il reddito sopravvenuto prima del provvedimento, idoneo a far presumere una prospettiva di continuità e autosufficienza economica del nucleo familiare. Il livello di reddito richiesto dal parametro dell’assegno sociale non deve essere posseduto in modo assoluto e ininterrotto: rilevano i fatti sopravvenuti che facciano presumere stabilità futura. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d. Lgs. n. 286/1998, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 202 del 2013, in presenza di vincoli familiari effettivi e rilevanti la P.A. deve comparare l’interesse pubblico all’allontanamento con la tutela della vita familiare e dare conto dell’esito di tale valutazione nella motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, presentava il 5 luglio 2022 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione e di contestuale conversione in permesso per lavoro autonomo, avendo avviato dal 2019 un’impresa tessile. La Questura di Pistoia, con provvedimento del 22 febbraio 2023, rigettava l’istanza per insufficienza del reddito.

Dalla documentazione prodotta a seguito della comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990 emergeva un reddito 2021 di € 1.644,00 e un utile aziendale del primo trimestre 2022 di € 7.458,86. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione delle garanzie partecipative, la sufficienza del reddito 2022 e l’omessa valutazione dei vincoli familiari, avendo tre figli minori sul territorio. La Sezione accoglieva la domanda cautelare e la causa perveniva alla decisione nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso muovendo dal profilo reddituale. Il reddito 2022 pari a € 17.292,00 risulta sufficiente a garantire il sostentamento del nucleo secondo il parametro dell’assegno sociale, che per quell’anno richiedeva un minimo di € 15.213,58 per un nucleo composto dal richiedente, dalla coniuge e da tre figli infraquattordicenni. I proventi aziendali risultano peraltro in progressiva crescita.

La Sezione richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il livello di reddito non deve essere posseduto in modo assoluto e ininterrotto se, a fronte di transitorie difficoltà, sopravvengano fatti idonei a far presumere una prospettiva di continuità e autosufficienza economica (TAR Emilia-Romagna n. 9 del 2016; TAR Piemonte n. 894 del 2017; Cons. Stato n. 6249 del 2019). L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto considerare il reddito, derivante da azienda di recente attivazione, prodotto per il 2022 e antecedente al provvedimento impugnato, valutandone sufficienza e stabilità futura.

Il Collegio esamina poi il profilo dei vincoli familiari. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d. Lgs. n. 286/1998, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 202 del 2013, in presenza di legami effettivi e rilevanti la P.A. deve necessariamente considerare tali vincoli, comparando l’interesse pubblico all’allontanamento con la tutela della vita familiare, in particolare dei minori, e dando conto dell’esito in motivazione (TAR Piemonte n. 7 del 2019; Cons. Stato n. 5331 del 2018).

Nella specie la valutazione risulta completamente pretermessa, nonostante la prova anagrafica della presenza della coniuge e dei tre figli minori versata in atti. Il diniego è pertanto illegittimo sotto tale ulteriore profilo. Assorbite le censure residue, il ricorso è accolto con annullamento dell’atto impugnato e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della sopravvenuta disponibilità della dichiarazione dei redditi 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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