Pensione privilegiata: la domanda cartacea produce effetti dalla sua presentazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 233 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di pensione privilegiata attraverso il canale telematico, imposta dalla circolare INPS n. 131/2012 in attuazione dell’art. 38, comma 5, del d.l. n. 78/2010, costituisce condizione di procedibilità e non di validità dell’istanza. L’INPS non dispone di alcun potere sanzionatorio che consenta di privare di effetti la domanda presentata in forma cartacea, la quale, una volta regolarizzata, produce effetti ora per allora dalla data della sua originaria presentazione. Il termine di prescrizione quinquennale dei ratei e delle differenze arretrate decorre, ai sensi dell’art. 143, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973, solo dal giorno in cui il provvedimento di liquidazione è portato a conoscenza dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Commissario della Polizia di Stato, è in quiescenza dal 1° maggio 2017. Aveva presentato, per il tramite del Ministero dell’Interno, domanda cartacea di pensione diretta di privilegio il 2 maggio 2017. L’INPS ha riconosciuto il trattamento solo con decorrenza aprile 2021, assumendo come riferimento l’istanza telematica del 28 aprile 2021.

Il pensionato ha quindi agito per l’accertamento del diritto agli arretrati da giugno 2017 e per la condanna dell’Istituto al pagamento. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, richiamato dall’art. 143 del d.P.R. n. 1092/1973.

La Motivazione della Corte

La Corte individua il thema decidendum nella portata della circolare INPS n. 131/2012, che ha reso esclusivo l’invio telematico delle domande di pensione di privilegio. Il Giudice monocratico legge il paragrafo 2 della circolare nel senso che l’istanza in forma diversa “non sarà procedibile” fino alla trasmissione telematica: si tratta, dunque, di una condizione di procedibilità, non di un requisito di validità della domanda.

Da qui la conseguenza centrale. Se l’istanza non telematica è “improduttiva di effetti” fino all’invio telematico, ciò significa che l’originaria domanda non viene meno, ma resta con effetti sospensivamente condizionati alla regolarizzazione. L’invio telematico opera come fatto che rimuove l’ostacolo procedurale e libera gli effetti retroattivamente.

La Corte esclude che l’art. 38, comma 5, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 176/2010, abbia conferito all’INPS un potere sanzionatorio sulle istanze presentate in forma difforme dal canale telematico. Richiama, in termini, la propria precedente pronuncia Corte dei conti Sez. Siciliana n. 485/2023 e la giurisprudenza consolidata della Sezione (sent. n. 917/2011, n. 346/2022, n. 388/2022 e n. 415/2023), confermata dalla locale Sezione di Appello (sent. n. 159/A/2022 e n. 187/A/2022).

La circolare va pertanto interpretata secundum legem: una volta regolarizzata, la domanda diventa procedibile e produce effetti dalla presentazione originaria. Su questa base la Corte dichiara infondata l’eccezione di prescrizione. I ratei e le differenze arretrate sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del R.D.L. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2, comma 4, della legge n. 428/1985, con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Tale giorno, per l’art. 143, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973, non può precedere la conoscenza del provvedimento di liquidazione. Il ricorrente ha appreso della concessione solo dal cedolino di aprile 2021: da lì soltanto poteva far valere una diversa decorrenza. Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento del diritto dalla domanda cartacea e condanna dell’INPS ai ratei da giugno 2017 al 30 aprile 2021, maggiorati secondo l’art. 167, comma 3, c.g.c. e l’art. 21, n. 2, disp. att. c.g.c., e con spese liquidate in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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