Coperture pressostatiche stagionali e necessità del permesso di costruire in deroga (TAR Lombardia n. 1597 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le opere stagionali eseguibili senza titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis, del d.P.R. n. 380/2001 comprendono solo gli interventi dotati di autonomia e unitarietà nella propria configurazione. Non vi rientrano le attività edilizie che si innestano su opere preesistenti, modificandone la consistenza e la funzione, ancorché non in via permanente ma solo a livello stagionale. Gli strumenti urbanistici comunali possono imporre il previo rilascio di un titolo edilizio anche per gli interventi di edilizia libera. Gli interventi riconducibili a una convenzione urbanistica restano cristallizzati sull’accordo intercorso tra Amministrazione e privato, e la loro esecuzione in difformità integra modifica unilaterale degli impegni assunti.
Il Fatto
La società proprietaria di un centro sportivo, affidato in gestione a una società sportiva, ha presentato due comunicazioni di inizio lavori per l’installazione di coperture pressostatiche temporanee di un campo da padel e di campi da tennis in terra rossa. Le opere erano qualificate come stagionali, in uso per 179 giorni nel periodo invernale.
Il Comune ha adottato lo stesso giorno un provvedimento di inefficacia delle comunicazioni, con ordine di non esecuzione, ritenendo che gli interventi comportassero variazione dei parametri urbanistici e non rientrassero nel regime dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Le società hanno impugnato la nota chiedendo anche il risarcimento del danno. In via cautelare la sospensione è stata accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le istanze di autorizzazione al deposito tardivo ex art. 54, comma 1, cod. proc. amm., dichiarando inammissibili le memorie e la documentazione depositate oltre i termini dell’art. 73 cod. proc. amm., e ciò anche perché i documenti risultano irrilevanti e nessuna parte ha insistito per l’improcedibilità dopo lo smontaggio delle coperture.
Nel merito, il permesso di costruire in deroga convenzionato del 2018 e la convenzione urbanistica richiamata non prevedevano la copertura pressostatica di alcuni campi. Le comunicazioni presentate hanno quindi apportato una variazione, sia pure stagionale, al contenuto della convenzione e del titolo: gli interventi convenzionali restano cristallizzati sull’accordo tra le parti, da interpretare secondo il senso letterale delle parole e il contesto complessivo.
La natura stagionale delle coperture non sottrae gli interventi alle prescrizioni del Piano dei Servizi, che per le aree interessate richiede il permesso di costruire in deroga previa deliberazione consiliare, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. f) e g), della N.d.A. del P.G.T. e dell’art. 40 della legge regionale n. 12 del 2005. Gli strumenti urbanistici possono imporre un titolo anche per l’edilizia libera.
Gli interventi edilizi, inoltre, vanno valutati nel loro complesso, mai in maniera atomistica: rileva non solo il profilo strutturale ma anche quello funzionale. L’installazione delle coperture non si esaurisce nella membrana gonfiabile, poiché richiede generatori d’aria collocati su basamenti in calcestruzzo e collegati alle reti: opere che, innestandosi su manufatti preesistenti, ne modificano consistenza e funzione. La nozione di opera stagionale va dunque circoscritta agli interventi autonomi e unitari.
Non è invocabile infine la tutela dell’affidamento per il pregresso comportamento degli uffici, trattandosi di intervento inibitorio tempestivo e non di autotutela. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato in passato: l’errore non costringe l’Amministrazione a perseverare. Il ricorso e la connessa domanda risarcitoria sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.