Stabilizzazione precari e concorso pubblico senza riserva posti illegittima (TAR Abruzzo n. 188 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso pubblico indetto dall’amministrazione sanitaria non è illegittimo per il solo fatto di non essere preceduto dalla stabilizzazione di lavoratori che, al momento dell’indizione, non possiedano i requisiti di legge per accedervi. L’impegno assunto con un protocollo d’intesa a favore dei soggetti in possesso dei necessari requisiti non si estende a chi quei requisiti non ha mai maturato. Non sussiste alcun obbligo di prevedere una riserva di posti in favore di soggetti privi del relativo titolo, né un onere di specifica motivazione circa la scelta di indire una procedura esterna. Venuta meno la legittimità della domanda annullatoria, la connessa domanda risarcitoria è infondata.
Il Fatto
I ricorrenti, già adibiti a lavori socialmente utili presso la ASL resistente, hanno impugnato il concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 53 Assistenti Amministrativi, categoria C. Hanno chiesto l’annullamento del bando e, in via gradata, la condanna dell’amministrazione alla conclusione del procedimento di stabilizzazione in loro favore, oltre al risarcimento del danno.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la ASL, prima di bandire la procedura esterna, avrebbe dovuto dare esecuzione all’impegno assunto con un Protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione e la Provincia, ovvero prevedere nel bando una riserva di posti, o quanto meno svolgere un’istruttoria specifica sulle loro posizioni. L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione. In sede cautelare la tutela è stata negata e il Consiglio di Stato ha confermato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale concentra l’analisi sulla posizione soggettiva dei ricorrenti rispetto ai presupposti normativi della stabilizzazione. Tutti costoro, come dagli stessi ammesso nel ricorso, non rivestono più lo status di lavoratori socialmente utili dal 01.01.2012, quando, venuti meno i presupposti della mobilità in deroga, sono stati assunti da una società di somministrazione e da questa somministrati alla ASL.
Il Collegio richiama la propria ordinanza n. 198/2020 in sede cautelare: i ricorrenti non erano in servizio come precari con contratto a tempo determinato alla data del 28.08.2015, non avevano maturato al 31.12.2019 almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni alle dipendenze della ASL e non erano mai stati assunti con contratto a tempo determinato all’esito di procedure concorsuali.
Sul punto interviene anche il Consiglio di Stato, la cui ordinanza n. 481/2021 il TAR richiama testualmente: è incontestato che i ricorrenti non possiedano i requisiti per essere stabilizzati; il protocollo del 23.9.2008 ha ad oggetto la stabilizzazione dei soggetti in possesso dei necessari requisiti di legge; i profili scrutinati dal TAR sono decisivi; la parte appellante non propone una soluzione tecnica utilmente praticabile.
Da ciò discende il superamento della censura di violazione del legittimo affidamento e di eccesso di potere. L’impegno assunto con il protocollo d’intesa non può estendersi a soggetti privi dei requisiti, né può fondare un obbligo di riserva di posti o un onere di specifica motivazione sulla scelta di procedere con il concorso esterno.
L’infondatezza della domanda annullatoria travolge anche il petitum risarcitorio. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di giudizio liquidate in euro 4000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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