Stabilizzazione del precario e onere motivazionale nella scelta del concorso (TAR Molise n. 187 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’amministrazione di soddisfare il proprio fabbisogno assunzionale mediante concorso pubblico anziché mediante le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non essendo configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione. Il personale precario è tuttavia titolare di una posizione di interesse legittimo, sicché la scelta deve fondarsi su un’istruttoria che consideri tutti gli interessi coinvolti e su una motivazione adeguata. Sono illegittimi, per difetto di istruttoria e di motivazione, gli atti che escludano la stabilizzabilità degli interessati richiamando ragioni ostative inconsistenti, quali la natura autonoma del rapporto o la provenienza da fondi dedicati, ovvero la pretesa estraneità delle mansioni alle funzioni istituzionali dell’ente. La gestione dei programmi comunitari rientra tra le funzioni istituzionali della Regione, in forza del modello di gestione concorrente dei fondi SIE.

Il Fatto

I ricorrenti avevano svolto per anni attività lavorativa presso la Regione Molise e presso agenzie regionali, sulla base di contratti a tempo determinato reiteratamente prorogati. Nel 2018 la Regione aveva effettuato la ricognizione del personale interessato alla stabilizzazione ex art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, approvando l’elenco provvisorio degli ammessi e dei non ammessi. Alla ricognizione non seguiva però alcuna stabilizzazione.

Nel predisporre il Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021, la Regione bandiva invece diverse procedure concorsuali. I ricorrenti impugnavano le delibere di Giunta e le determinazioni dirigenziali di indizione, dolendosi della scelta di procedere tramite concorso pubblico senza attivare la stabilizzazione. Dopo una sentenza non definitiva, che dichiarava il ricorso in parte improcedibile e in parte inammissibile e disponeva incombenti istruttori, la causa veniva trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 e rileva che l’uso della forma verbale “possono” esclude un obbligo tassativo delle amministrazioni di procedere alla stabilizzazione in presenza di soggetti potenzialmente stabilizzabili. Non sussiste quindi un diritto soggettivo alla stabilizzazione: i ricorrenti sono tuttavia titolari di un interesse legittimo, che impone una scelta istruttoriamente e motivazionalmente adeguata.

Sul piano processuale, il Tribunale distingue la posizione del Piano dei fabbisogni, atto endo-organizzativo privo di rilevanza esterna, dagli atti applicativi di indizione dei concorsi, questi sì lesivi. Chi aspira alla stabilizzazione deve impugnare tali atti e coltivare il gravame impugnando anche gli atti conclusivi della procedura: l’approvazione della graduatoria definitiva produce un’invalidità solo viziante e, in mancanza di impugnazione, si consolida. Su questa base il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alle procedure già definite o annullate d’ufficio.

Nel merito, quanto alla procedura concorsuale ancora in corso, il Collegio ravvisa il denunciato deficit di istruttoria e di motivazione. Le ragioni addotte dalla Regione per escludere la stabilizzabilità sono inconsistenti: irrilevanti la natura “autonoma” dei rapporti e la provenienza delle risorse da fondi dedicati, poiché i ricorrenti erano titolari di contratti a tempo determinato. Né regge l’assunto che le mansioni svolte non fossero funzioni ordinamentali: la programmazione e gestione dei programmi comunitari rientra tra le funzioni istituzionali dell’ente, in forza del modello di gestione concorrente dei fondi SIE e degli artt. 174 e 177 TFUE.

Il Collegio richiama Cons. Stato n. 6044/2021, che aveva già stigmatizzato la pretestuosità delle medesime argomentazioni regionali, ed esclude la fondatezza degli ulteriori argomenti difensivi sul numero dei posti e sulla neutralità finanziaria. Il primo e il terzo motivo sono pertanto accolti, con annullamento in parte qua delle delibere di Giunta e della determinazione di indizione dell’avviso, priva di riserva di posti. Il secondo motivo, relativo alla posizione di una ricorrente, è dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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