Riscatto diploma infermiere professionale e decadenza ex art 47 d.P.R. 639/1970 (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 20 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di cui all’art. 47, secondo comma, d.P.R. n. 639/1970 si riferisce alle sole controversie in materia di trattamenti pensionistici e non si estende alla domanda amministrativa di riscatto dei titoli di studio. Questa attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale, mirando alla formazione della posizione assicurativa mediante il pagamento della riserva matematica. Il riscatto del diploma di infermiere professionale conseguito presso scuola convitto è ammesso, ratione temporis, ai sensi dell’art. 24 legge n. 1646/1962 quando il titolo sia stato prescritto per l’ammissione a uno dei posti occupati durante la carriera, dovendosi intendere il termine carriera in senso ampio e non limitato alla posizione presso un singolo ente. L’eventuale errore nel versamento contributivo da parte dell’ente locale non esclude il diritto al riscatto, sussistendone i presupposti di legge.

Il Fatto

La ricorrente, ostetrica di professione, ha chiesto all’INPS il riscatto a fini pensionistici del triennio di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale. Il diploma era stato conseguito presso una scuola convitto e la ricorrente aveva lavorato come infermiera presso il pronto soccorso estivo di un Comune. L’Istituto aveva negato il riscatto sostenendo che il titolo non fosse prescritto per il posto occupato e che mancasse l’iscrizione alla gestione pubblica per il servizio prestato.

Il diniego si fondava su quanto affermato dall’INPDAP circa il servizio svolto sempre in qualità di ostetrica. La ricorrente, ottenuta l’autotutela senza esito positivo, ha agito in giudizio davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto al riscatto e per la quantificazione del contributo secondo i parametri della data della domanda.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il giudice conferma la propria giurisdizione, non contestata, richiamando il criterio della materia e la riconduzione alla giurisdizione esclusiva delle controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. civ., SS.UU. n. 11849/2016). Rientra quindi nella cognizione della Corte anche la pretesa finalizzata alla formazione della posizione contributiva.

L’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS ex art. 47, secondo comma, d.P.R. n. 639/1970 è respinta. Il giudice prende atto del contrasto interno alla Sezione lavoro e aderisce all’orientamento della Cass. civ., Sez. lavoro n. 13630/2020, che nega l’applicabilità del termine alla domanda di riscatto, in luogo della Cass. civ., Sez. lavoro n. 20924/2018 invocata dall’Istituto. La disposizione riguarda le controversie in materia di trattamenti pensionistici; il riscatto, oneroso per l’istante, attiene invece a un rapporto preliminare e diverso, la cui ratio di certezza delle poste di bilancio non è comparabile.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. è dichiarata manifestamente infondata e irrilevante. L’eccezione, esposta solo verbalmente, è generica; il testo della norma non distingue tra gestione pubblica e privata; la rilevanza difetta poiché nel diritto vivente la disposizione non si applica alla vicenda. Il conflitto interpretativo, osserva il giudice, può essere composto solo dalle Sezioni Unite.

Nel merito il ricorso è accolto. Istruita la causa, risulta confermato che il diploma di infermiere professionale era requisito richiesto per il posto ricoperto presso il Comune. I requisiti dell’art. 24 legge n. 1646/1962 sussistono, compresa l’iscrizione alla cassa dei dipendenti degli enti locali. La legge n. 274/1991 non si applica ratione temporis, essendo la domanda antecedente. L’omesso o errato versamento contributivo da parte del Comune non esclude il diritto al riscatto, che viene accertato per il triennio, con condanna dell’INPS alla quantificazione del contributo e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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