Stabilizzazione del precario e scelta del concorso pubblico tra discrezionalità e motivazione (Cons. Stato n. 8283 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di stabilizzazione riconosciuta dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 non configura in capo al dipendente a tempo determinato una posizione di diritto soggettivo, in ragione degli spazi di discrezionalità riservati all’amministrazione. Ove l’ente intenda indire un concorso in luogo della stabilizzazione diretta, è tenuto a motivare la scelta ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 241/1990, dando conto anche dell’affidamento ingenerato dai precedenti piani del fabbisogno e delle istanze dei soggetti interessati. La valutazione tra i due percorsi è sindacabile solo entro i limiti dell’eccesso di potere. Le due procedure di stabilizzazione, diretta e mediata, restano non sovrapponibili, perché diverse per ratio e presupposti.

Il Fatto

Tre soggetti, vincitori di una selezione comunale del 2012, avevano prestato servizio come agenti di polizia locale a tempo determinato fino all’ottobre 2015. Nel 2017 presentarono istanza di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017. Dopo alcune delibere che parevano accogliere l’istanza, il Comune approvò un piano del fabbisogno che disponeva il reclutamento mediante concorso pubblico. La delibera venne annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1052/2022. L’ente adottò una nuova delibera, ancora favorevole al concorso, e poi una delibera di concorso riservato ai sensi del comma 2.

Il TAR Lazio, sede di Latina, annullò la delibera per vizi di motivazione e annullò gli atti successivi. Il Comune propose appello, deducendo l’inesistenza di un obbligo motivazionale rafforzato e l’adeguatezza delle ragioni esposte.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo d’appello è respinto. Quanto alla posizione di due appellati, la dichiarazione di interesse anche risarcitorio emerge dai motivi aggiunti e soddisfa il requisito dell’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2022. Il ricorso collettivo è ammissibile, sussistendo identità delle posizioni sostanziali e assenza di conflitto, come affermato da Cons. Stato n. 1775 del 2023.

La Corte esclude poi che la delibera del 2022 sia stata sostituita dall’atto successivo. Questo si limita a rettificare e integrare, confermando espressamente la scelta di non avvalersi della stabilizzazione diretta. L’affermazione contraria dell’ente è smentita dal contenuto dei propri atti.

Nel merito, il Collegio corregge la sentenza appellata. La pronuncia n. 1052/2022 non imponeva una motivazione “stringente” in senso differenziato, ma esigeva che l’ente considerasse la posizione differenziata dei ricorrenti, sotto il profilo dell’affidamento e delle istanze. La delibera impugnata, letta nella sua interezza e pluri-motivata, ha effettivamente valutato l’affidamento e le aspettative, colmando la lacuna del precedente provvedimento. Le censure di contraddittorietà e apoditticità vanno respinte: la valutazione sulla data e sulle modalità di reclutamento, sulla cessazione del rapporto e sulle competenze richieste risponde a criteri di logica e ragionevolezza. La scelta sul merito amministrativo non è sindacabile.

Quanto agli atti successivi, la delibera di concorso riservato è illegittima, perché le due procedure dell’art. 20 non sono sovrapponibili, come ribadito da Cons. Stato n. 3567 del 2024. Tuttavia i ricorrenti difettano di interesse ad impugnarla, essendo l’atto a loro favorevole perché volto a privilegiare la loro partecipazione. I motivi aggiunti sono perciò inammissibili, con riforma della sentenza. Respinti anche i motivi riproposti in appello, compreso quello sul termine del bando. Le spese dei due gradi sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *