Condono edilizio, integrazioni tardive non consumano il potere di provvedere (TAR Marche n. 473 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di integrazione documentale notificata dal Comune oltre il termine perentorio fissato dall’art. 39, quarto comma, legge n. 724/1994 legittima l’amministrazione all’archiviazione della pratica di condono, ma non determina la decadenza dal potere di provvedere nel merito della domanda. L’improcedibilità deve essere oggetto di una statuizione espressa del Comune: finché questa non sopravviene, la documentazione tardivamente prodotta resta esaminabile e idonea a fondare determinazioni diverse. Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato all’esito di più integrazioni non è pertanto illegittimo per ciò solo. Il superamento del termine per provvedere fissato dalla normativa regionale non comporta consumazione del potere né invalida l’atto espresso adottato in ritardo. L’interesse al ricorso in materia edilizia non si esaurisce nella vicinitas, ma richiede la prospettazione di uno specifico pregiudizio, accertabile anche d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente è comproprietario di un’unità immobiliare contigua a quella del controinteressato, a sua volta confinante con l’immobile della sorella di questi. Entrambe le proprietà di quest’ultimi erano interessate da domande di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, definite con il rilascio di due permessi in sanatoria.

Il ricorrente impugna il solo permesso rilasciato al controinteressato, oltre al parere istruttorio, deducendo la carenza dei presupposti: documentazione incompleta o tardiva, mancata prova dell’epoca di realizzazione dell’abuso, non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, violazione dei termini di definizione della domanda. I resistenti eccepiscono l’inammissibilità per difetto di interesse, escludendo che la mera vicinitas basti a radicarlo. La domanda di accesso, proposta con il ricorso, era già stata dichiarata inammissibile con ordinanza collegiale.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione preliminare il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021: legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni autonome e la vicinitas vale a individuare la prima, non a dimostrare automaticamente il secondo. L’interesse va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto, desumibile dalle allegazioni della parte e scrutinabile d’ufficio nel contraddittorio. Nel caso concreto l’interesse sussiste, perché il ricorrente lamenta il decremento di valore dell’immobile contiguo e le limitazioni di vedute, aria e luce, non un pregiudizio meramente potenziale. L’eccezione è disattesa.

Nel merito il ricorso è infondato. Sul primo motivo il Collegio ricostruisce la disciplina: l’art. 2, comma 37, legge n. 662/1996 ha introdotto, tra le cause di improcedibilità, il deposito dell’integrazione oltre novanta giorni dalla richiesta, e la regola opera anche per il condono ex legge n. 326/2003, che rinvia alle procedure delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994. La decadenza dall’istanza, tuttavia, non è automatica. Richiamando il Consiglio di Stato, sez. II, n. 1766 del 2000, il TAR afferma che l’improcedibilità postula una statuizione espressa del Comune e che, fino a quel momento, la documentazione tardiva resta esaminabile. Le plurime richieste di integrazione e i sopralluoghi non rendono quindi illegittimo il titolo, tanto più che parte dell’iter è dipesa dagli esposti e dalle sollecitazioni del ricorrente.

Il secondo motivo è respinto sul piano probatorio. L’onere della prova circa l’epoca di ultimazione grava sul privato, ma è stato assolto con dichiarazioni sostitutive, documentazione fotografica e verifica in sopralluogo. Le aerofotogrammetrie non sono sufficientemente nitide per collocare con certezza i manufatti; la discordanza tra le date dichiarate è stata chiarita accertando che i manufatti, di vecchia costruzione, furono in parte abbattuti e ricostruiti e in parte ristrutturati, con consistenza definitiva impressa nel 1966. Il requisito temporale dell’art. 32, comma 25, legge n. 326/2003 è dunque soddisfatto.

Quanto al termine di definizione, il superamento dei centocinquanta giorni e del triennio previsti dall’art. 6, comma 4, legge regionale Marche n. 23/2004 non consuma il potere né travolge il provvedimento espresso tardivo. Il quarto motivo ripropone le medesime doglianze ed è assorbito. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione dei profili peculiari della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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