Condanna per reato ostativo preclude la conversione del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 2334 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Dal combinato disposto dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 si ricava che allo straniero condannato per un reato per il quale è previsto l’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen. non può essere rilasciato né rinnovato il permesso di soggiorno. La sussistenza della sentenza di condanna costituisce elemento di per sé ostativo, con preclusione di qualsiasi valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla pericolosità sociale. L’automatismo della preclusione viene meno solo al ricorrere di ipotesi particolari, quali l’esistenza in Italia di familiari o la già conseguita riabilitazione. La condanna per rapina aggravata in concorso, rientrando tra i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen., integra ipotesi ostativa alla conversione del titolo di soggiorno.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in attesa di occupazione rilasciato dalla Questura di Genova e scaduto il 27.11.2017, ha presentato in pari data istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato e contestuale rinnovo. Con provvedimento notificato il 23.11.2020 il Questore di Milano ha respinto la domanda, rilevando l’incompatibilità alla permanenza in Italia per effetto di una sentenza di condanna per rapina aggravata in concorso, parzialmente riformata in appello con riconoscimento del beneficio della non menzione, e l’assenza di familiari aventi i requisiti per il ricongiungimento.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia deducendo, da un lato, la violazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000 per assenza della certificazione di conformità all’originale della copia notificata e, dall’altro, l’erroneità del rigetto per non aver l’Amministrazione valutato la concreta pericolosità sociale prima di far discendere automaticamente la decisione dalla condanna. Il Ministero dell’Interno si è costituito sostenendo la legittimità dell’operato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo chiarendo che la disciplina invocata non è quella delle copie o dei duplicati, ma quella dell’attività di notifica di un atto amministrativo. L’atto è stato notificato da un agente di P.S., con relata direttamente firmata e consegna di copia al ricorrente presso un Commissariato: la notifica è quindi regolare nelle modalità in cui si è svolta.

Quanto al secondo motivo, il TAR ricostruisce il quadro normativo e interpretativo. Dal combinato disposto dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 deriva che allo straniero condannato per un reato per cui è previsto l’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen. non può essere rilasciato o rinnovato il permesso. Secondo il consolidato orientamento richiamato dal Collegio (Consiglio di Stato, sez. II, n. 6554 del 2019; TAR Veneto, sez. III, n. 1462 del 2021; TAR Lombardia Milano, sez. IV, n. 13 del 2021), la sentenza di condanna è elemento di per sé ostativo, con preclusione di qualsiasi valutazione discrezionale.

Il TAR precisa che l’automatismo viene meno solo al ricorrere di ipotesi particolari, quali l’esistenza in Italia di familiari o la già conseguita riabilitazione, evenienze che nella specie non sussistono. La rapina rientra infatti tra i reati contemplati dall’art. 380 cod. proc. pen. e integra ipotesi ostativa all’accoglimento dell’istanza.

Ne consegue che l’Amministrazione era tenuta a rigettare la domanda, prescindendo da ogni concreta valutazione di pericolosità: la censura è quindi infondata. Il Collegio conferma inoltre il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e compensa le spese di lite. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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