Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 469 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione di merito. Il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa con memoria depositata prima dell’udienza di discussione e non contestata dalle controparti, determina la definizione del giudizio senza esame del merito. Le spese possono essere compensate in ragione della espressa richiesta concorde delle parti.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata in un R.T.I. nella procedura aperta indetta dall’A.S.L. di Taranto per la fornitura di lampade scialitiche e stativi pensili destinati al nuovo Ospedale San Cataldo, impugnava la deliberazione di aggiudicazione del lotto n. 2 in favore della controinteressata, chiedendo l’esclusione di quest’ultima dalla gara, la declaratoria di inefficacia del contratto e la reintegrazione in forma specifica. Le censure investivano la difformità dei prodotti offerti dall’aggiudicataria rispetto alle caratteristiche tecniche di minima imposte dalla lex specialis a pena di esclusione.

Con ordinanza cautelare la Sezione respingeva l’istanza di sospensione, rilevando l’originaria infondatezza del gravame. Nelle more dell’udienza di merito il difensore della ricorrente dichiarava il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con spese compensate, con adesione esplicita delle controparti. All’udienza pubblica la causa veniva trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza è costituita dalla dichiarazione espressa del difensore della parte ricorrente, contenuta nella memoria depositata prima dell’udienza di discussione, con la quale è stato rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione del merito.

Il Tribunale ribadisce l’originaria infondatezza del gravame per le ragioni già analiticamente esposte nell’ordinanza cautelare della Sezione. Tuttavia, la circostanza non consente di pervenire a una pronuncia di rigetto nel merito: la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è inequivocabile e sostanziale e impone la definizione del giudizio in rito.

Il percorso argomentativo si fonda su un principio generale del processo amministrativo: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può quindi dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. In tal caso il Giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Da qui la conseguenza processuale: il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La decisione non esamina nel merito le censure articolate, che restano assorbite dalla definizione in rito. Quanto alle spese di lite, il Collegio le compensa interamente tra le parti, in ragione della espressa richiesta in tal senso dei difensori di tutte le parti in causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *