Diniego di sanatoria edilizia e contestazioni civilistiche sul titolo (TAR Puglia n. 460 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di contestazioni sul diritto di richiedere il titolo abilitativo edilizio, l’amministrazione comunale deve compiere le necessarie indagini istruttorie per verificarne la fondatezza, senza assumere valutazioni di tipo civilistico sulla pienezza del titolo di legittimazione addotto dal richiedente. Il diniego di sanatoria non può fondarsi su una statuizione giudiziaria civile non definitiva, tanto più quando le sopravvenienze processuali abbiano accertato la proprietà dell’area in capo al richiedente. La regolarizzazione sul versante pubblicistico non implica l’affermazione del diritto di proprietà, né l’intangibilità dell’opera dal punto di vista civilistico. Il potere amministrativo resta riesercitabile, emendato dai vizi riscontrati.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune resistente ha respinto in via definitiva la SCIA presentata nel 2017 per la sanatoria di alcuni manufatti minori realizzati su un’area esterna pertinenziale, ingiungendo la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.
A fondamento del diniego l’amministrazione ha posto una sentenza del giudice civile di primo grado, che aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto pubblico di acquisto dell’area e ordinato la restituzione della stessa. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, oltre a difetto di motivazione e di istruttoria. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione preliminare: non emergono elementi che consentano di ritenere agevolmente individuabili, al momento dell’impugnazione, eventuali controinteressati, anche in considerazione delle sopravvenienze giudiziarie intervenute nel contenzioso civile richiamato.
Nel merito, il Tribunale ritiene non condivisibile la tesi comunale secondo cui il ricorrente non sarebbe stato legittimato a presentare istanza di sanatoria. Egli ha agito in qualità di titolare esclusivo dell’area pertinenziale, e dalle sopravvenienze processuali — la sentenza della Corte di Appello — la proprietà dell’area risulta accertata in modo definitivo in capo al ricorrente.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la verifica del titolo di legittimazione deve compiersi secondo un criterio di ragionevolezza, dovendo l’amministrazione svolgere le necessarie indagini istruttorie senza assumere valutazioni di tipo civilistico sulla pienezza del titolo (Cons. Stato n. 1827 del 2022; TAR Campania Napoli n. 2942 del 2023). Nello stesso solco si è chiarito che la regolarizzazione pubblicistica non implica l’affermazione del diritto di proprietà né l’intangibilità dell’opera (Cons. Stato n. 310 del 2019).
Applicando tali coordinate, le censure risultano condivisibili. Nel procedimento amministrativo non sono sorte contestazioni e nessun terzo ha depositato osservazioni endoprocedimentali. L’amministrazione avrebbe dovuto compiere i necessari accertamenti istruttori in ragione delle questioni civilistiche emerse, e non limitarsi a porre a fondamento del diniego una statuizione giudiziaria non definitiva, tanto più a fronte di sopravvenienze favorevoli al ricorrente.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento gravato e salvezza del riesercizio del potere emendato dai vizi riscontrati. Le ulteriori questioni restano assorbite; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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