Stamping out e discrezionalità tecnica: sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza (TAR Sicilia n. 1240 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’autorità sanitaria dispone lo stamping out di un allevamento costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, fondato sulla valutazione di concetti giuridici indeterminati quali l’impossibilità di eradicare la malattia e il pericolo di diffusione ad altre aziende. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della legittimità e non si estende al merito: è esclusa la sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’amministrazione, salvo che il risultato sia affetto da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, vizio logico o manifesta irragionevolezza. Il controllo investe la completezza dell’istruttoria, la sussistenza dei presupposti e il rispetto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, non l’opportunità della misura. Ove il compendio istruttorio asseveri l’inutilità delle meno afflittive misure di risanamento e il concreto rischio di estensione del contagio, la censura di eccesso di potere è infondata.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un allevamento di bovini, attivo nel periodo invernale in un comune sotto la competenza dell’ASP di Enna e, per transumanza, in un comprensorio ricadente nella competenza dell’ASP di Catania. A seguito di controlli che avevano accertato la persistenza della tubercolosi e l’isolamento di Brucella spp., il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Enna adottò nel novembre 2018 un’ordinanza di stamping out dell’allevamento, e l’ASP di Catania un’ulteriore ordinanza di abbattimento dei capi presenti al pascolo.
La società impugnò gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, nonché irragionevolezza e sproporzione della misura. Domandava l’annullamento delle ordinanze e del parere regionale che ne costituiva il supporto. La domanda cautelare era respinta. Le amministrazioni intimate eccepivano il difetto di legittimazione passiva dell’ASP di Enna e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 74 c.p.a. e definisce il ricorso con sentenza in forma semplificata, ravvisandone la manifesta infondatezza. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della fattispecie: la misura dell’abbattimento totale riposa su un concetto giuridico a contenuto indeterminato, che l’amministrazione è chiamata a specificare mediante criteri extra-giuridici e valutazioni tecnico-scientifiche.
Da qui la delimitazione del sindacato giurisdizionale. Il giudice valuta i fatti per escludere travisamenti e vizi logici, verifica la corretta individuazione e applicazione delle disposizioni, ma non può sostituirsi all’autorità nella definizione del concetto indeterminato quando la soluzione prescelta sia attendibile secondo la scienza sanitaria. La discrezionalità tecnica è sindacabile nei limiti del corretto esercizio del potere, sotto il profilo della completezza dell’istruttoria, dei presupposti e del rispetto di proporzionalità e ragionevolezza.
Il Collegio richiama, in termini di piena sovrapponibilità, la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’allegato alle linee guida fonda lo stamping out non solo sull’elevata percentuale di positività, ma anche sull’accertamento di una specifica situazione epidemiologica, apprezzata all’esito di un iter procedimentale scandito in tutte le sue fasi. Le metodiche di contenimento, in quanto espressione di autolimitazione della discrezionalità tecnico-scientifica, sottendono un punto di equilibrio tra l’interesse pubblico alla tutela igienico-sanitaria e quello dell’allevatore.
Nel caso concreto il TAR ritiene non ravvisabili i vizi dedotti. L’amministrazione ha supportato la determinazione con un articolato corredo motivazionale: i controlli ripetuti avevano confermato la persistenza della malattia, con una percentuale di capi infetti sul totale, l’avvio del procedimento era stato comunicato alla ditta con convocazione del legale rappresentante, la Commissione regionale aveva espresso parere favorevole. Tale compendio è giudicato idoneo ad asseverare l’impossibilità di eradicare la diffusione mediante le ordinarie misure di risanamento e il concreto pericolo di estensione ad altre aziende.
Il ricorso è quindi rigettato perché manifestamente infondato, con compensazione delle spese di lite in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della sua risalenza nel tempo.
Nota della Redazione
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