Legittima la richiesta di fatture quietanzate per scostamenti oltre il 20% (TAR Lombardia n. 506 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di congruità dell’offerta, la stazione appaltante può legittimamente esigere, per le voci che presentano scostamenti significativi rispetto ai costi di progetto, la giustificazione mediante fatture d’acquisto quietanzate o libri cespiti, non ritenendo sufficienti i preventivi, quali mere proposte contrattuali provenienti da terzi. La scelta risponde all’esigenza di tutelare l’amministrazione da offerte eccessivamente basse e non è discriminatoria quando riferita a materiali di uso comune e facilmente reperibili. La richiesta di siffatti giustificativi è chiara e congrua, sicché non necessita di ulteriori delucidazioni. Le valutazioni della stazione appaltante non sono sindacabili se non per manifesta illogicità o insufficienza.

Il Fatto

Il Comune di Milano ha indetto una gara per l’affidamento di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione straordinaria di edifici scolastici, lotto 3, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso previa verifica di congruità. L’offerta della società ricorrente presentava un ribasso del 37,73% sui costi di progetto per materiali e noli/trasporti. Il R.U.P. ha chiesto la giustificazione di 58 voci di prezzo mediante un foglio excel della stazione appaltante, esigendo, per le voci con scostamenti superiori al 20%, la produzione di fatture quietanzate.

All’esito della valutazione l’offerta è stata esclusa e la gara aggiudicata alla controinteressata. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, la conferma in autotutela e l’aggiudicazione, deducendo l’insufficienza della motivazione e l’idoneità dei preventivi a giustificare i ribassi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il ricorso. Il punto centrale è la distinzione tra preventivi e fatture quietanzate: i primi sono mere proposte contrattuali provenienti da terzi, le seconde documentano l’avvenuta esecuzione di un contratto a determinate condizioni e, dunque, comprovano in modo più affidabile la sostenibilità dei costi offerti.

La richiesta della stazione appaltante non è irragionevole, perché risponde all’esigenza di tutelare l’amministrazione da offerte eccessivamente basse. Non è neppure discriminatoria, poiché riferita a materiali di uso comune e facilmente reperibili. Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 9 del 2020 e TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 194 del 2024.

Quanto all’asserita insufficienza motivazionale, il Tribunale osserva che la richiesta di giustificare scostamenti in tutta evidenza significativi era chiara e congrua, sicché non erano necessarie ulteriori delucidazioni o precisazioni. La società ricorrente ha esibito solo preventivi e non le fatture richieste per le voci con scostamenti superiori al 20%, con punte fino all’80%.

L’importo di € 453.683,60 indicato per tali voci è stato quindi ritenuto non giustificato; raffrontato all’utile di € 156.893,08, determinava un saldo negativo di € 296.790,52, cioè una perdita. Le valutazioni dell’amministrazione non risultano viziate da manifesta illogicità o insufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese in solido in favore del Comune e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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