Notifica della sentenza al funzionario ex art. 417-bis c.p.c. e decorso del termine breve (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 288 del 06.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica della sentenza di primo grado finalizzata alla decorrenza del termine breve di impugnazione deve essere effettuata nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Qualora la pubblica amministrazione sia costituita in giudizio mediante un proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c., la notifica va rivolta al funzionario-difensore, il quale ha capacità di ricevere l’atto ancorché successivo alla conclusione del giudizio. La notifica effettuata alla parte personalmente, senza espressa menzione del difensore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve, neppure se eseguita all’indirizzo pec risultante dal registro IPA, ove difetti l’univoca indicazione del fine acceleratorio. Nei giudizi di lavoro, le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi comunicati ai sensi dell’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012, senza che possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo in caso di modalità difforme.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del servizio prestato presso una scuola paritaria, con condanna dell’Amministrazione all’attribuzione di punteggio aggiuntivo per la mobilità. La sentenza era stata notificata dal Ministero solo dopo oltre trenta giorni dalla notifica eseguita dalla stessa ricorrente all’indirizzo pec dell’Ufficio Scolastico Regionale, drla@postacert.istruzione.it.

La Corte d’Appello, disattendendo l’eccezione di tardività dell’appello, aveva ritenuto applicabile il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., in assenza di idonea notifica della pronunzia al funzionario-difensore. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione per violazione degli artt. 125, 170, 285, 417-bis e 434 c.p.c., nonché dell’art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato la questione della notifica della sentenza di primo grado alla pubblica amministrazione costituita mediante propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c., richiamando i consolidati insegnamenti in materia. La notifica, ai fini del decorso del termine breve, deve essere rivolta al funzionario-difensore, al quale l’Amministrazione abbia conferito le relative capacità processuali, ivi compresa quella di ricevere la sentenza.

La Corte ha precisato, richiamando le Sezioni Unite n. 20866/2020, che la notifica deve essere in modo univoco rivolta al fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario. Ne consegue che la notifica alla parte, senza espressa menzione del procuratore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede dell’Amministrazione e domicilio eletto.

Il Collegio ha poi distinto i piani del luogo della notifica e del destinatario, come evidenziato da Cass. n. 31839/2025. Le disposizioni sul luogo rispondono allo scopo di favorire le notifiche telematiche alle pubbliche amministrazioni, ma resta impregiudicata la necessità di individuare un destinatario dell’atto, nella specie i funzionari incaricati della difesa.

Nel caso di specie, la relata di notifica indicava come destinatario il Ministero, in persona del legale rappresentante, presso i funzionari difensori, ma l’invio era avvenuto alla casella pec dell’Ufficio Scolastico Regionale, senza che fosse univocamente manifestata la volontà di far decorrere il termine breve nei confronti del funzionario. La Corte ha altresì escluso l’operatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo, in ragione della natura decadenziale del termine.

Il ricorso è stato rigettato, con declaratoria di non luogo a pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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