Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2133 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato quando risulti il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inerzia dell’amministrazione. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso infruttuosamente. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e può nominare sin d’ora il commissario ad acta. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce in ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito per complessivi € 2.000,00.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione, ma la stessa è rimasta inerte. Il ricorrente chiede quindi la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. Accerta inoltre il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il ricorso è fondato. Il Collegio dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad un funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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