Nessuna pratica aggressiva nella omessa informativa sulla prescrizione biennale del servizio idrico (Cons. Stato n. 3139 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di una condotta come pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 del Codice del consumo, postula un quid pluris rispetto alla mera omissione informativa: occorre un comportamento attivo del professionista idoneo a coartare la libertà di scelta del consumatore. L’omessa indicazione, in bolletta, della possibilità di eccepire la prescrizione biennale dei consumi idrici può integrare, semmai, una pratica ingannevole, non già una pratica aggressiva, poiché induce l’utente a non esercitare il diritto per ignoranza e non per costrizione della volontà. Il rigetto sistematico dei reclami da parte di un ente pubblico gestore del servizio idrico integrato non integra gli estremi dell’aggressività quando, in un quadro normativo e giurisprudenziale incerto, risponda all’esigenza di evitare una responsabilità contabile per la rinuncia a crediti certi, liquidi ed esigibili.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato un ente locale, nella qualità di gestore in proprio del Servizio Idrico Integrato, per una somma di denaro irrogata a fronte di due pratiche commerciali ritenute scorrette. Da un lato, il gestore non aveva avvisato gli utenti dell’entrata in vigore della norma che fissa in due anni la prescrizione dei crediti da consumi idrici e aveva emesso numerose bollette per consumi risalenti agli anni 2015-2018, senza la formula standard indicata dall’ARERA sulla possibilità di eccepire la prescrizione degli importi ultrabiennali. Dall’altro, aveva respinto in modo sistematico i reclami dei consumatori che eccepivano la prescrizione.
Il TAR Lazio ha respinto la censura sull’omessa informativa, ritenendo che la colpa si presume negli illeciti amministrativi, ma ha accolto quella relativa alla seconda pratica, escludendo i connotati dell’aggressività. L’Autorità ha proposto appello, deducendo l’erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che l’indagine non potesse investire l’interpretazione della legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce che il capo dell’appellata sentenza non coglie nel segno laddove esclude in radice il sindacato interpretativo dell’Autorità. È fuori di dubbio, infatti, che la disciplina di settore — costituita dall’art. 1, commi 4-10, della legge n. 205/2017 e dalle delibere ARERA attuative — imponesse di fornire agli utenti l’informativa pacificamente omessa.
Tuttavia l’argomento non è dirimente. Le pratiche commerciali aggressive sono quelle tipizzate agli artt. 24, 25 e 26 del Codice del consumo e costituiscono un numerus clausus. Per consolidata giurisprudenza, richiamata nel testo, esse esigono un quid pluris, ossia un comportamento attivo del professionista capace di coartare la libertà di scelta dell’utente.
La mera omissione informativa non integra alcuna delle condotte dell’art. 26 né presenta i caratteri degli artt. 24 e 25: essa poteva indurre l’utente a non far valere la prescrizione per ignoranza, non perché coartato nella volontà. Semmai, dunque, una pratica ingannevole.
Quanto al rigetto sistematico dei reclami, il Collegio valorizza il contesto in cui la condotta si è realizzata. Mancava, all’epoca dei fatti, una giurisprudenza univoca della Cassazione sul punto; le delibere ARERA non avevano contenuto strettamente regolatorio e incidevano sui diritti di credito già maturati. Il gestore pubblico, inoltre, doveva rispettare i principi della responsabilità contabile, che in linea di principio gli precludono di rinunciare a crediti certi, liquidi ed esigibili senza seria giustificazione. Il rigetto dei reclami si giustificava quindi con l’esigenza di evitare una responsabilità erariale. Non si ravvisa, in conclusione, l’intento di coartare la volontà del consumatore, e l’appello è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 24 Cod. cons. – Pratiche commerciali aggressive
- Art. 25 Cod. cons. – Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
- Art. 26 Cod. cons. – Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive