Stima Agenzia Entrate e oblazione edilizia: discrezionalità tecnica non sindacabile senza illogicità (TAR Lombardia n. 3765 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stima dell’aumento di valore dell’immobile che l’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 rimette all’Agenzia delle Entrate costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della macroscopica illogicità e dell’evidente travisamento dei fatti. La disposizione non prevede alcun obbligo dell’Agenzia di rideterminarsi a fronte delle osservazioni dell’interessato, né alcun obbligo del Comune procedente di trasmettere tali osservazioni. Il responsabile del procedimento determina la somma dovuta in relazione all’aumento di valore accertato, senza margini di autonoma valutazione sostitutiva. La motivazione della stima che dia conto dei prezzi unitari di mercato e dei listini OMI è adeguata e resiste alle censure di difetto di istruttoria.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune una SCIA in sanatoria per un illecito edilizio consistente nella trasformazione di un vano seminterrato a magazzino in due vani separati, uno dei quali destinato a box. Il Comune comunicava l’importo dell’oblazione, pari a € 2.596,00, determinato sulla base della stima del valore venale resa dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.

La società contestava l’incremento di valore e chiedeva che le proprie osservazioni tecniche fossero trasmesse all’Agenzia per ottenere una revisione della perizia. Il Comune negava, rilevando che il pagamento della sanzione costituisce presupposto imprescindibile della sanatoria e che la trasmissione non è prevista dalla procedura. Da qui il ricorso, affidato a due censure: violazione dei diritti partecipativi e difetto di istruttoria nella stima.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i motivi e ritiene di poter prescindere dalle eccezioni processuali, essendo il ricorso infondato nel merito. Preliminarmente chiarisce che il Comune ha correttamente investito l’Agenzia, poiché la norma era vigente ratione temporis, pur essendo stata poi abrogata dal D.L. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024.

La disposizione, riportata nel testo, rimette all’Agenzia la valutazione dell’aumento di valore, qualificata come tipica espressione di discrezionalità tecnica, lasciando al responsabile del procedimento solo la fissazione della somma entro il limite minimo e massimo. Il Collegio ne deduce che non esiste obbligo di rideterminazione a fronte delle osservazioni del privato, né obbligo del Comune di inoltrarle. Il primo motivo è respinto.

Quanto al secondo, il TAR verifica il contenuto della relazione di stima e rileva come l’Agenzia non si sia limitata a una singola offerta di vendita, ma abbia considerato i prezzi unitari rilevati sul mercato e i listini dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. La stima indica valori unitari di € 650/mq per il box e € 450/mq per il magazzino, applicati alle rispettive superfici, e calcola l’incremento con il criterio del valore complementare, pari a € 25.000,00.

Il Tribunale conclude che la valutazione è ampiamente motivata e preceduta da adeguata istruttoria, non ravvisandosi né macroscopica illogicità né travisamento dei fatti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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