Stime del monte ore e dei mezzi non sono standard minimi escludenti (TAR Lombardia n. 4702 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le stime di dimensionamento del personale e degli automezzi contenute nella relazione tecnico-illustrativa di una gara d’appalto non costituiscono, di per sé, caratteristiche minime dell’offerta. In assenza di una qualificazione espressa come inderogabili, e in presenza dell’avverbio “circa” e di una funzione meramente orientativa delle indicazioni, il loro mancato rispetto non integra una causa di esclusione. L’esclusione per difformità dai requisiti minimi, anche senza espressa comminatoria, opera solo se la lex specialis definisce con assoluta certezza le caratteristiche come essenziali. In caso di ambiguità prevale l’interpretazione conforme al favor partecipationis e al principio di tassatività delle cause di esclusione. Il giudizio di anomalia fondato su un preteso minimo capitolare è, per ciò stesso, viziato nei presupposti.

Il Fatto

Il Comune di Peschiera Borromeo ha delegato la stazione unica appaltante all’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di pulizia, della durata di cinque anni con proroga opzionale di ulteriori due, per un valore complessivo stimato di oltre venticinque milioni di euro.

Alla gara hanno partecipato tre operatori. La seconda classificata, con 86,6066 punti contro i 94,7666 del raggruppamento aggiudicatario, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo cinque motivi: violazione degli standard minimi sul monte ore del personale operativo, risparmio di spesa derivatone, incongruità dell’offerta, violazione delle dotazioni minime di mezzi e superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale volto a contestare l’ammissione della ricorrente principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza europea sul rapporto tra ricorsi reciprocamente escludenti — causa c-100/12 Fastweb, causa c-689/13 Puligienica e causa c-333/18 Lombardi — e l’orientamento interno di Cons. Stato sez. IV n. 7323 del 2025: l’ordo quaestionum impone di esaminare per primo il ricorso principale, poiché la sua infondatezza determina l’improcedibilità dell’incidentale.

Passando al merito, il Tribunale ricostruisce il quadro della lex specialis. L’art. 37, lett. h), del Capitolato speciale d’appalto indica “circa 27 addetti operativi” e l’art. 5 della Relazione tecnico-illustrativa riporta una stima complessiva delle ore. L’art. 16 del disciplinare richiede il rispetto delle caratteristiche minime a pena di esclusione. Per il Collegio, tuttavia, né il Capitolato né la Relazione impongono un numero minimo di addetti o un monte ore minimo: l’avverbio “circa” e la qualificazione come “stima” escludono la natura inderogabile del dato.

Il Collegio richiama Cons. Stato sez. V n. 8443 del 2025: l’esclusione per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria, opera solo se la lex specialis definisce le caratteristiche come essenziali con certezza; altrimenti riprende vigore il favor partecipationis. Ne deriva l’infondatezza delle prime tre censure, costruite su un valore meramente estimativo, e la coerenza con il principio di tassatività di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023. Irrilevante è pure la tesi sull’esclusione dal computo delle figure del coordinatore e del capocentro, riconducibili ad attività operative.

Anche la quarta censura cade. L’art. 40 del Capitolato ammette variazioni e miglioramenti dei mezzi; l’art. 6 della Relazione non reca prescrizioni escludenti. L’offerta dell’aggiudicataria risulta anzi migliorativa. Quanto alla quinta censura, i limiti dimensionali dell’offerta tecnica non rientrano tra le cause di esclusione: richiamato TAR Campania-Salerno n. 1298 del 2025, il Collegio esclude che link e codici QR siano computabili nelle facciate.

Il ricorso principale è dunque respinto; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione della controvertibilità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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