Carta docente: ottemperanza all’ordine del giudice del lavoro e no all’astreinte (TAR Lombardia n. 4694 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. è fondato quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e regolarmente notificata, non sia stato eseguito dall’Amministrazione nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dispone l’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inadempimento, nomina il commissario ad acta, che opera quale organo ausiliario e, in caso di incapienza di fondi, ricorre al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha carattere non automatico: il giudice la nega quando la nomina del commissario assicuri l’esecuzione e quando sussistano altre ragioni ostative legate alla specialità del debitore pubblico, alla complessità del procedimento e alla natura del beneficio.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 476/2025, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per l’aggiornamento e la formazione, tramite la Carta elettronica del docente, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all’adozione di ogni atto necessario al godimento del beneficio.

La sentenza, notificata al Ministero, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni senza alcun adempimento, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, l’irrogazione dell’astreinte e la nomina del commissario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in fatto la notifica del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato attestato dalla Cancelleria e la rituale notifica del ricorso. Ha quindi constatato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, senza che risulti alcuna ottemperanza nelle more.

Su queste premesse il ricorso è stato accolto: il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte.

Al commissario è stato espressamente consentito di ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso.

La domanda di penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione della specialità del debitore pubblico, affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative. Ha poi valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della carta, articolato in più fasi e con il coinvolgimento degli Uffici territoriali e delle società indicate nell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nonché l’eccezionale mole del contenzioso seriale.

Ha inoltre escluso che il beneficio, per la modestia dell’ammontare e la finalità di sostegno alla formazione continua, costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore, riducendosi i presupposti della misura coercitiva. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *