Il vicino impugna la sanatoria solo con interesse concreto e non emulativo (TAR Marche n. 779 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La vicinitas, quale stabile collegamento fisico-spaziale tra il soggetto e l’area su cui incidono gli effetti dell’atto, non dimostra da sola la sussistenza dell’interesse al ricorso. Occorre valutare caso per caso se l’annullamento del titolo abilitativo possa produrre effetti di riduzione in pristino concretamente utili per il ricorrente e non meramente emulativi. Il proprietario confinante ha interesse a impugnare il permesso di costruire, anche in sanatoria, e può intervenire nel procedimento ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990, ma non è destinatario del provvedimento né interessato in via diretta, con la conseguenza che non è configurabile nei suoi confronti l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. I verbali della polizia municipale costituiscono atti di fede privilegiata e prevalgono sulla perizia di parte, che ha valore meramente indiziario.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante con quello dei controinteressati, impugnava il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune per la realizzazione di una porzione di terrazzo e del muro sottostante, opere già attinte da un’ordinanza di demolizione del 2003.

La ricorrente aveva partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza del TAR che aveva confermato l’abusività delle opere, e aveva diffidato il Comune all’esecuzione del giudicato. Appresa del rilascio della sanatoria, ne chiedeva l’annullamento deducendo vizi procedimentali, violazione del giudicato, elusione delle distanze legali e mancata regolarizzazione della pratica presso il Genio Civile, proponendo poi motivi aggiunti dopo l’accesso agli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari del Comune. Sul piano della legittimazione, richiamando la giurisprudenza sul punto, ribadisce che la vicinitas non vale in automatico a integrare la condizione dell’azione: l’interesse al ricorso consiste in un’utilità ulteriore che il ricorrente mira a conseguire e non può ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto dell’abuso dedotto. Nel caso concreto, poiché la ricorrente lamenta la violazione delle distanze, essa è destinata a trarre vantaggio da un’eventuale demolizione: l’interesse è dunque riconosciuto.

Nel merito il Collegio respinge il primo motivo. Secondo l’orientamento costante richiamato, il proprietario confinante può intervenire nel procedimento ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990, ma non è destinatario del titolo abilitativo se non in via riflessa: non sussiste quindi alcun obbligo di comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990, che, se imposto, creerebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

Quanto al dedotto giudicato, il Collegio rileva che la precedente pronuncia si limita a confermare la difformità delle opere rispetto alla concessione edilizia originaria e non si pronuncia sull’eventuale rilascio della sanatoria: nessuna preclusione è quindi configurabile.

Passando ai motivi aggiunti, il Collegio valorizza la prova documentale. Il permesso in sanatoria si fonda sulle misurazioni effettuate dalla polizia municipale nel sopralluogo, e i relativi verbali sono atti di fede privilegiata, con valore probante fino a prova contraria. Le perizie di parte, come quella prodotta dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rimessione in pristino, hanno valore meramente indiziario e non possono prevalere sull’atto pubblico, che ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. fa piena prova fino a querela di falso. Il riferimento alla violazione dei regolamenti comunali resta del tutto generico.

Il Collegio dichiara poi inammissibili, perché introdotti solo con la richiesta del luglio 2021 e non nei ricorsi, i profili relativi al muro di sostegno non compreso nella domanda di sanatoria, all’intelaiatura qualificata come edilizia libera e alla necessità del nulla osta della Soprintendenza. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese in ragione della complessità del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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