Preavviso di segnalazione nei SIC: l’SMS generico non basta (ABF Collegio di Roma n. 4736 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei sistemi di informazione creditizia il preavviso di segnalazione si presume conosciuto dal destinatario quando il documento è caricato in un’area riservata a cui il cliente abbia effettivo accesso, purché la modalità sia concordata e il caricamento sia accompagnato da un SMS, messaggio istantaneo o email che allerti il cliente. L’alert deve però contenere specifici riferimenti all’importanza della comunicazione o alla sua natura di preavviso di segnalazione. Un messaggio generico, che si limiti a segnalare la pubblicazione di un nuovo documento nell’area clienti, non integra il presupposto formale e rende illegittima la segnalazione. Il requisito sostanziale, invece, è contestabile ma va allegato e precisato dal ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta l’illegittimità delle segnalazioni in CRIF e CTC relative a un prestito personale. In particolare, eccepisce che la prima segnalazione non è stata preceduta da un idoneo preavviso ai sensi del Codice SIC. In fase di reclamo l’intermediario ha sostenuto di aver messo a disposizione il preavviso nell’area personale online del cliente il 15/09/2023, avvisandolo con un SMS sull’utenza telefonica indicata in contratto. Il ricorrente nega di aver mai acceduto all’area riservata, contesta l’esistenza e la prova dell’SMS e ritiene il preavviso generico e privo dei requisiti minimi. Nel merito contesta anche la sussistenza dei ritardi e invoca la diligenza del bonus argentarius ex art. 1176, comma 2, c.c. Chiede la cancellazione delle segnalazioni. L’intermediario chiede il rigetto del ricorso e produce log, OTP ed estratti conto a sostegno delle proprie difese.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’Allegato 1 al nuovo Codice di Deontologia e Buona condotta nei SIC. Il preavviso si presume conosciuto quando il documento è messo a disposizione in un’area riservata con effettivo accesso del cliente, a condizione che la modalità sia previamente concordata e che il caricamento sia accompagnato da un SMS, messaggio istantaneo o email che allerti il cliente circa la presenza di una comunicazione importante. Il Collegio precisa che l’effettivo accesso può essere dimostrato dall’intermediario, ad esempio attestando accessi passati.

Sul piano probatorio il Collegio verifica la documentazione prodotta. Il contratto prevede la trasmissione del preavviso tramite area riservata. L’intermediario documenta il caricamento del preavviso il 15/09/2023 e produce un log con l’invio di OTP al numero del ricorrente in date compatibili con l’accesso all’area, tra cui un accesso successivo di due giorni al caricamento. Documenta inoltre la ricezione dell’alert SMS il 15/09/2023.

Il punto decisivo è però il contenuto dell’alert. Secondo l’orientamento dello stesso Collegio, richiamato con le decisioni del Collegio di Roma n. 8062/2024, n. 7906/2024, n. 6961/2024, n. 4840/2024 e n. 1308/23 e del Collegio di Milano n. 11459/22, il testo dell’SMS deve recare specifici riferimenti all’importanza della comunicazione o al caricamento del preavviso di segnalazione. Nel caso concreto il messaggio si limitava a indicare la pubblicazione di un nuovo documento nell’Area Clienti. Mancava ogni richiamo all’importanza o alla natura di preavviso. Da qui la carenza del presupposto formale e l’illegittimità della segnalazione.

Quanto alla doglianza sul contenuto del preavviso, il Collegio ricorda l’orientamento condiviso tra i Collegi: il preavviso è valido quando consente di individuare il rapporto e di regolarizzare la posizione, anche per relationem. Nel caso di specie il preavviso recava il numero del finanziamento e superava dunque questa censura.

Sul requisito sostanziale, la contestazione dei ritardi è rimasta generica. L’intermediario ha prodotto gli estratti conto che confermano l’andamento dichiarato nei SIC. Il Collegio accoglie quindi il ricorso limitatamente al profilo formale, accerta l’illegittimità delle segnalazioni e dispone che l’intermediario si attivi per la cancellazione. Condanna inoltre l’intermediario al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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