Storno di bonifico istantaneo e prova dell’accredito all’intermediario estero (ABF Collegio di Napoli n. 173 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifico istantaneo contestato dal cliente, la domanda di restituzione dell’importo non può essere accolta quando l’intermediario convenuto provi che l’operazione, inizialmente respinta, è stata definitivamente eseguita e che la somma è stata accreditata sul conto destinatario presso l’intermediario estero indicato dal ricorrente. La prova può essere fornita mediante i messaggi interbancari e la conferma ricevuta dall’istituto terzo, documentazione che soddisfa anche la richiesta del cliente di conoscere lo storno e l’attuale destinazione dei fondi. Esclusa la legittimazione passiva dell’intermediario per difetto di esecuzione, la richiesta va eventualmente indirizzata all’intermediario destinatario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva disposto, in data 7/04/2025, un bonifico istantaneo di euro 2.110,11 dal proprio conto personale, detenuto presso l’intermediario convenuto, in favore di un altro conto proprio, radicato presso un intermediario estero terzo. Secondo la prospettazione del cliente, l’operazione veniva stornata senza che la somma fosse riaccreditata sul conto di partenza, poi estinto a seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte della banca.

Dopo un reclamo rimasto senza risposta, il ricorrente si è rivolto all’Arbitro chiedendo il rimborso di euro 2.110,11, oltre interessi e spese del reclamo, nonché copia della documentazione attestante lo storno e la destinazione dei fondi. La resistente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che l’importo era stato correttamente ritrasferito all’istituto estero destinatario e producendo la conferma ricevuta da quest’ultimo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce l’operazione e rileva che la resistente ha dimostrato come, pur essendo stata respinta in un primo momento, la transazione era infine andata a buon fine. L’istituto terzo, su richiesta dell’intermediario convenuto, ha infatti confermato – come da evidenze in atti – che l’operazione di pagamento è stata correttamente eseguita, con conseguente riaccredito dell’importo presso il conto ivi detenuto.

Su questa base la domanda di restituzione della somma non può essere accolta. Il Collegio, infatti, ritiene provato l’esito favorevole del bonifico istantaneo e, di conseguenza, esclusa la responsabilità dell’intermediario convenuto per un inadempimento che non si è verificato: la somma è pervenuta alla destinazione indicata dal ricorrente.

Quanto alla domanda di copia della documentazione attestante lo storno e l’attuale destinazione dei fondi, il Collegio osserva che essa è stata sostanzialmente fornita dall’intermediario con la produzione, nel procedimento, dei messaggi interbancari dai quali risulta il trasferimento dell’importo sul conto radicato presso l’intermediario estero. La richiesta documentale risulta quindi già soddisfatta.

Il ricorso è pertanto non accolto. Resta ferma l’indicazione della resistente secondo cui l’eventuale contestazione andrebbe indirizzata all’intermediario terzo, presso il quale i fondi sono stati accreditati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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