Ottemperanza al giudicato e astreinte inammissibile se chiesta con memoria non notificata (TAR Lazio n. 162 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il debitore che non si costituisce e non prova l’adempimento non può sottrarsi all’ordine di esecuzione del giudicato. Il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso perché l’inerzia dell’amministrazione diventi rilevante. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma IV, lett. e), c.p.a. è inammissibile se proposta con memoria non notificata alla controparte, perché inidonea ad ampliare il thema decidendum. Il commissario ad acta si nomina per la perdurante inottemperanza, con compenso a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

La ricorrente ottiene dal Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, una sentenza non definitiva e una successiva sentenza definitiva che accertano la natura subordinata del rapporto di lavoro e condannano il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori e spese di giudizio. Le sentenze passano in giudicato e sono notificate in forma esecutiva. Il Ministero corrisponde soltanto le spese legali, senza versare le somme dovute a titolo retributivo.

La ricorrente notifica atto di precetto e propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo il pagamento della sorte, degli interessi e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si costituisce. Con memoria depositata in data 20 dicembre 2024 la ricorrente insiste nelle conclusioni e invoca la penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto il titolo: le sentenze del giudice del lavoro hanno qualificato come subordinato il rapporto intercorso tra il 1 luglio 2001 e il 31 agosto 2018 e hanno liquidato le differenze retributive dovute. Le pronunce sono passate in giudicato e sono state notificate all’amministrazione in forma esecutiva, come risulta dalla documentazione in atti.

È decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 488/1997, presupposto processuale dell’ottemperanza. Il Ministero, non costituito, non ha provato di avere adempiuto: l’onere della prova dell’adempimento incombe sul debitore. Da qui l’ordine di esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Per il caso di ulteriore inottemperanza il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto di Frosinone, o suo delegato, che si insedia su istanza della parte attestante la notificazione della sentenza e il perdurante inadempimento. Il compenso è liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, e posto a carico del Ministero.

Resta invece inammissibile la domanda di astreinte. La richiesta è contenuta in una mera memoria non notificata alla controparte: non è idonea ad ampliare il thema decidendum e non può essere esaminata nel merito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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