Strade vicinali senza uso pubblico: nessun obbligo di consorzio per il Comune (TAR Toscana n. 801 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’uso pubblico di una strada vicinale richiede la sussistenza di tre concorrenti elementi: l’esercizio del passaggio e del transito jure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone qualificata dall’appartenenza a un ambito territoriale; la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per collegamento con la via pubblica, esigenze di carattere generale; un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto d’uso, identificabile nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile. In difetto di tali presupposti, la strada resta vicinale di proprietà privata e il Comune non è tenuto a costituire il consorzio obbligatorio di manutenzione previsto dall’art. 1 del d.l.lgt. n. 1446 del 1918. La partecipazione dell’ente alla costituzione di un consorzio promosso dagli utenti resta facoltativa, subordinata ai presupposti dell’art. 2 del d.l.lgt. n. 1446 del 1918.

Il Fatto

Il ricorrente, usufruttuario di un immobile in Cetona e frontista di tre strade vicinali denominate “Lucacchioni”, “Da Cetona alla Piazze” e “Poggio Pinzo”, ha chiesto al Comune di provvedere alla sistemazione della strada di via Lucacchioni e di partecipare alle spese di manutenzione, anche mediante la costituzione di un consorzio obbligatorio. Il Comune era rimasto inerte e il TAR Toscana, con la sentenza n. 685/2023, aveva accolto il ricorso sul silenzio, imponendo all’ente di dare riscontro all’istanza.

Con la nota prot. n. 8139 del 2 agosto 2023 il Comune ha escluso l’esistenza dell’interesse pubblico alla costituzione del consorzio, ritenendo che le tre strade non avessero i caratteri dell’uso pubblico. Il ricorrente ha impugnato tale nota deducendo l’elusione del giudicato, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione e l’erronea lettura dell’art. 14 della legge n. 126 del 1958 in ordine alla necessità di istanza di tutti i frontisti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e tratta unitariamente le tre censure, stante la sostanziale analogia delle argomentazioni. Il nodo è la qualificazione delle strade: solo la presenza dei tre elementi elaborati dalla giurisprudenza consente di affermare l’uso pubblico e, quindi, un obbligo del Comune di procedere alla costituzione del consorzio tra i proprietari frontisti.

Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 5126 del 2022 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 9333 del 2023, il TAR ribadisce che l’uso pubblico esige il transito di una moltitudine indistinta, l’idoneità della strada a soddisfare esigenze generali e un titolo sorretto dalla convinzione collettiva di esercitare il diritto d’uso. Il ricorrente non ha fornito alcun elemento, neppure indiziario, di un utilizzo da parte di una collettività generalizzata: la foto aerea conferma che le strade insistono in un ambito prettamente agricolo, con costruzioni limitate e viabilità usata solo per gli accessi alle proprietà e ai fondi.

Le tre strade sono “bianche”, non illuminate e non integrate nella viabilità comunale. In particolare, il tratto di Lucacchioni costituisce un mero collegamento fra la strada provinciale e la restante viabilità vicinale, con tracciato variato dai frontisti per consentire l’accesso alle abitazioni; il tratto da Cetona a Piazze è caratterizzato da uno sporadico numero di fruitori; il tratto di Poggio Pinzo è utilizzato da un numero limitato di utenti ed è anch’esso a viabilità privata.

Il Collegio ricorda che le strade vicinali sono di proprietà privata, costituite mediante conferimento di aree da parte dei proprietari dei fondi laterali e contigui, che ne diventano comproprietari (Cass. civ. n. 3130/2013). L’utilizzo resta circoscritto a utenti specifici, residenti e proprietari: non sussiste quindi alcun obbligo del Comune di costituire il consorzio “obbligatorio”.

Nessun vizio di motivazione emerge dal provvedimento, che dà conto della sottoutilizzazione della viabilità vicinale e dell’assenza di esigenze pubbliche connesse all’utenza generale. Il Comune non ha peraltro negato la disponibilità a valutare una propria partecipazione a un consorzio, qualificandola come facoltativa e subordinata ai presupposti degli artt. 1 e 2 del d.l.lgt. n. 1446 del 1918, che richiedono una domanda di utenti rappresentanti almeno un terzo della spesa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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