Stralcio di previsione edificatoria convenzionata e obbligo di motivazione rafforzata (TAR Toscana n. 1460 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità e non richiedono motivazione ulteriore rispetto ai criteri tecnico-urbanistici seguiti dal piano. Tuttavia, quando il nuovo strumento incide su un’aspettativa qualificata del privato, derivante da una convenzione urbanistica già stipulata e in corso di attuazione, l’Amministrazione deve fornire una motivazione specifica e congrua della scelta che riveda in senso sfavorevole la destinazione del suolo. Non assolve a tale onere il richiamo a valutazioni espresse su osservazioni relative a particelle diverse, né l’generico riferimento alla difficoltà di realizzazione della previsione, quando il privato abbia chiesto il mantenimento della potenzialità edificatoria. Lo stralcio della previsione è pertanto illegittimo per eccesso di potere e difetto di motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di terreni ricompresi, nel previgente regolamento urbanistico, nella scheda n. 10, che prevedeva destinazioni residenziali e per attività urbane, queste ultime oggetto della scheda 10b. Nel 2012 la società stipulava con il Comune una convenzione urbanistica per l’attuazione della scheda, impegnandosi a cedere gratuitamente aree per standard e a realizzare opere di sistemazione viaria; la cessione veniva eseguita con contratto del 29.05.2012. Nel 2017 seguiva una convenzione integrativa.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 31.07.2018 il Comune adottava il Piano operativo e la variante al Piano strutturale. La società presentava osservazione chiedendo il mantenimento della potenzialità edificatoria, con variazione di destinazione. L’osservazione veniva respinta e, con deliberazione n. 14 del 29.04.2020, veniva stralciata la previsione della scheda 10b. La società impugnava gli atti davanti al TAR, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno e l’indennizzo per ingiustificato arricchimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui le scelte urbanistiche non richiedono altra motivazione oltre quella desumibile dai criteri tecnico-urbanistici, salvo che il nuovo strumento incida su aspettative qualificate, come quelle derivanti da convenzioni di lottizzazione o da accordi di diritto privato con il Comune (richiamati Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2024, n. 3024; Cons. Stato, 12 maggio 2016, n. 1907; Cons. Stato, 25 febbraio 2005, n. 970; TRGA Bolzano, 5 luglio 2024, n. 177; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 25 maggio 2021, n. 1270; TAR Sardegna, sez. II, 20 gennaio 2016, n. 43).

Nel caso concreto, la società aveva stipulato due convenzioni per l’attuazione della scheda n. 10, la prima già eseguita con la cessione gratuita delle aree a standard. L’affidamento qualificato al mantenimento della destinazione era dunque ravvisabile. Il Comune, con le controdeduzioni, ha spiegato le ragioni del diniego della richiesta di traslare la potenzialità all’esterno della perimetrazione, ma non ha indicato le ragioni della scelta di non reiterare la scheda 10b, limitandosi a richiamare la volontà espressa sull’osservazione 18/1.

Il Collegio ritiene che tale richiamo non valga ad assolvere l’obbligo di motivazione: l’osservazione 18/1 riguardava particelle diverse e le relative controdeduzioni esprimevano la volontà di confermare il piano convenzionato in corso di realizzazione e l’inopportunità di ulteriori incrementi, senza spiegare lo stralcio di una potenzialità anch’essa oggetto di convenzione. Neppure la «difficile realizzazione» della scheda è sufficiente, poiché la società aveva chiesto il mantenimento della potenzialità, sia pure con variazione di destinazione.

Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento del secondo, relativo alle domande risarcitorie e di indennizzo. Gli atti impugnati sono annullati in parte qua e le spese sono liquidate a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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