AIA, durata e tariffe cadono se il vincolo paesaggistico è annullato (Cons. Stato n. 3612 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La limitazione temporale della durata di un’autorizzazione integrata ambientale, disposta in sede di conferenza di servizi per bilanciare l’interesse regionale e quello statale alla tutela paesaggistica, resta fondata sul presupposto dell’esistenza e dell’opponibilità del vincolo. Ove tale vincolo sia stato annullato in sede giurisdizionale, il presupposto della limitazione viene meno e la clausola che riduce la durata del titolo rispetto al regime legale è illegittima. Il richiamo al fabbisogno impiantistico regionale attiene al quantum della limitazione e non all’an: non può quindi sorreggere da solo la deroga al termine ordinario di validità dell’AIA. È inoltre viziata da difetto di istruttoria la tariffa di accesso all’impianto approvata senza considerare l’indisponibilità del medesimo per un prolungato sequestro giudiziario, circostanza che incide sull’effettiva remuneratività. Nelle materie tecnico-scientifiche la valutazione amministrativa è sindacabile solo per esiti manifestamente illogici o contraddittori, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione.
Il Fatto
Una società gestisce un impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani non pericolosi, autorizzato con AIA rilasciata nel 2010 e rinnovata nel 2020 fino al 31 dicembre 2024. Il rinnovo recepisce una deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, legge n. 241/1990, con cui, superato il dissenso della Soprintendenza, si era disposta la prosecuzione del procedimento e si era limitata la durata del titolo in funzione del vincolo paesaggistico apposto nel 2016.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 367 dell’8 gennaio 2025, aveva annullato la determinazione di rinnovo, ritenendo che l’annullamento della presa d’atto regionale del 2018, disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8208 del 2024, si riverberasse sulla determina del 2020. La società e la Regione hanno proposto distinti appelli. Nelle more, la sentenza n. 8208 del 2024 è stata annullata in revocazione e il vincolo paesaggistico è stato annullato con la sentenza n. 6267 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce gli appelli e prende atto dell’avvenuto annullamento per revocazione della sentenza su cui si fondava l’intera motivazione della decisione impugnata. Da ciò deriva la riforma della sentenza appellata e l’esame dei motivi non esaminati in primo grado, riproposti dalle parti; l’appello della Regione è invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi essa limitata a contestare la decisione di primo grado.
Nel merito, il Collegio ritiene fondati i motivi della società sulla durata dell’AIA. La limitazione al 31 dicembre 2024 si fondava sulla delibera del 2017, che aveva ritenuto di bilanciare gli interessi contrapposti anche mediante una limitata durata del titolo, richiamando il fabbisogno regionale fino al 2024. Poiché il vincolo paesaggistico è stato annullato con la sentenza n. 6267 del 2024, il presupposto della limitazione è venuto meno: non residua alcuna ragione per derogare al regime ordinario di validità dell’AIA. Il richiamo al fabbisogno attiene al quantum e non all’an della limitazione.
È parimenti fondato il motivo sulla tariffa di accesso. L’impianto è stato sottratto alla disponibilità della società dall’aprile 2016 al giugno 2020 per un sequestro giudiziario, circostanza pacifica e non contestata. La tariffa proposta nel 2015 e approvata nel 2020 senza tener conto di tale sopravvenienza è viziata da difetto di istruttoria. La questione di legittimità costituzionale è irrilevante e inammissibile perché genericamente formulata.
Fondato è anche il motivo sul limite di conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi: sussiste contraddizione tra la determinazione del 2020, che fissa il limite a 19.000 tonnellate annue, e la variante sostanziale del 2015, che lo fissa a 90.000 tonnellate nella configurazione del primo stralcio funzionale.
Le censure riproposte dalle associazioni ambientaliste e dal Comune sono infondate. Il Collegio esclude la rimessione al primo giudice, non configurando la revocazione un errore palese ai sensi dell’art. 105 c.p.a.. La pendenza del procedimento di bonifica non preclude l’esercizio dell’attività, come si ricava dall’art. 240, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152/2006; l’art. 242-ter è entrato in vigore dopo il provvedimento impugnato. La durata decennale discende dall’art. 7, comma 7, d.lgs. n. 46/2014. Il parere ARPA è stato reso e recepito. La realizzazione per stralci funzionali rientra nella discrezionalità tecnica, sindacabile solo per esiti evidentemente illogici.
Nota della Redazione
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