Diniego porto d’armi legittimo anche su mere denunce per conflittualità di vicinato (TAR Molise n. 240 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, gli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscono all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La valutazione prognostica di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti isolati, su vicende personali prive di rilievo penale e sulla conflittualità di vicinato, oggettivamente considerata, indipendentemente dall’esito del giudizio penale. L’assoluzione intervenuta per insufficienza di prove non priva di validità il diniego, poiché la legittimità dell’atto si valuta al momento della sua adozione, secondo il criterio del “più probabile che non”.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Isernia il rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia. L’istanza veniva respinta con decreto questorile n. 20835 del 22.12.2021, fondato sulla querela sporta nei suoi confronti per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen. e su una situazione di conflittualità con il vicino. Il ricorso gerarchico alla Prefettura veniva a sua volta respinto con decreto n. 9786 del 28.3.2022.

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Molise il decreto prefettizio e la relazione questorile del 16.2.2022, deducendo violazione degli artt. 97 Cost. e 43 T.U.L.P.S., eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e carenza di proporzionalità. L’Amministrazione eccepiva in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto endo-procedimentale e chiedeva il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama gli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., che subordinano il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione alla presenza di “buona condotta” e all’affidamento di non abusare delle armi. Dalla latitudine di queste formule la giurisprudenza desume un’ampia discrezionalità, che consente di valorizzare, nella loro oggettività, fatti di reato e vicende personali estranei alla materia delle armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 4914/2024). L’art. 43 T.U.L.P.S. non richiede un abuso già accertato: è sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Cons. Stato, Sez. III, n. 4270/2015; n. 5398/2014; n. 7722/2021).

Il sindacato di legittimità resta quindi confinato alla verifica che le valutazioni amministrative non siano ictu oculi illogiche o viziate da travisamento. Il provvedimento prefettizio impugnato si fonda sulla valenza sintomatica di una “oggettiva conflittualità” tra il ricorrente e il vicino, desunta da reciproche denunce-querele per condotte violente o di minaccia e da ulteriori elementi istruttori aggiornati sulla contrapposizione tra i nuclei familiari. Tali episodi non risultano puntualmente confutati e rendono irrilevante l’obiezione sulla distanza chilometrica delle residenze.

Il Collegio ritiene che la situazione di conflittualità giustifichi il giudizio di inaffidabilità e conferma che in contesti di tensioni di vicinato è insindacabile la scelta di prevenire un loro deterioramento vietando la detenzione di armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 1790/2019; n. 7273/2022). Non sussiste alcun automatismo sanzionatorio, essendo l’istruttoria plurima e articolata.

Quanto alla sopravvenuta assoluzione del Giudice di Pace per il reato di minaccia, pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., essa non incide sulla legittimità del diniego. La valutazione prognostica prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e va riferita al momento in cui è compiuta, non verificata ex post (TAR Campania, Sez. V, n. 3729/2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 690/2016). Il ricorso è pertanto respinto; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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