Cittadino straniero e traduzione del provvedimento: irricevibile l’appello senza errore scusabile (C.G.A.R.S. n. 984 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone la traduzione del provvedimento concernente ingresso, soggiorno ed espulsione solo quando il contenuto dell’atto redatto in lingua italiana non sia comprensibile allo straniero destinatario. La valutazione della comprensibilità costituisce accertamento di fatto, desumibile da una pluralità di indici, tra cui la prolungata permanenza nel territorio nazionale, la presentazione di dichiarazioni dei redditi e lo svolgimento di attività commerciali sulla base di provvedimenti richiesti e ottenuti in italiano. Ove tali indici sussistano, mancano i presupposti per la traduzione e non è configurabile l’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., istituto di stretta interpretazione che deroga alla perentorietà dei termini di impugnazione. Ne consegue la declaratoria di irricevibilità del ricorso proposto oltre il termine di decadenza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha chiesto al Questore la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo. Con decreto notificato a mani nel novembre 2022, l’Amministrazione ha respinto la domanda per mancata produzione della documentazione richiesta. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.
Il primo giudice ha dichiarato il ricorso irricevibile, perché proposto oltre il termine di decadenza decorrente dalla notifica a mani. La parte soccombente ha appellato deducendo tre motivi: mancata concessione della rimessione in termini per errore scusabile, derivante dall’asserita ignoranza della lingua italiana; violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; fondatezza della pretesa sostanziale. Il C.G.A.R.S. è stato investito dell’impugnazione della sentenza n. 2814 del 2 ottobre 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo, qualificandolo assorbente, e lo ritiene infondato. L’appellante sosteneva che il decreto di rigetto, redatto solo in italiano, violasse l’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, che impone la traduzione in una lingua comprensibile al destinatario ovvero, in mancanza, in francese, inglese o spagnolo.
La Corte muove dal tenore letterale della disposizione. Il presupposto applicativo della norma è la non comprensibilità del provvedimento da parte dello straniero: se il contenuto dell’atto in italiano è comprensibile dal destinatario, non si deve fare luogo ad alcuna traduzione. La questione si riduce quindi all’accertamento in fatto della conoscenza linguistica.
Il C.G.A.R.S. condivide il percorso del primo giudice. Il TAR aveva valorizzato una pluralità di elementi: la presenza in Italia dal 2009, le dichiarazioni dei redditi presentate in italiano dal 2018, l’attribuzione di partita IVA e l’autorizzazione al commercio su area pubblica, richiesta e rilasciata esclusivamente in lingua italiana. A ciò si aggiunge lo svolgimento di attività commerciali implicanti rapporti con il pubblico.
L’appellante obiettava che tali atti attengono a un livello di comunicazione burocratico e occasionale. La Corte respinge l’argomento: gli indici elencati sono plurimi, taluni provenienti dallo stesso straniero, e rendono logicamente desumibile la piena comprensione della lingua. L’appellante non fornisce la prova contraria della non comprensibilità, limitandosi ad asserire, senza supporto probatorio, che gli atti erano predisposti da professionisti non identificati.
Poiché la rimessione in termini per errore scusabile postula una causa non imputabile e costituisce istituto di stretta interpretazione, difettano i presupposti per applicarla. L’appello è respinto in punto di irricevibilità, con assorbimento delle doglianze sul merito, che il Collegio non può scrutinare.
Quanto all’istanza di patrocinio a spese dello Stato, la Corte la rigetta. Ai sensi dell’art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istanza deve contenere a pena di inammissibilità le enunciazioni utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa. L’atto di appello non supera tale soglia, sia sul punto dell’irricevibilità sia sul merito, non avendo l’appellante offerto prova contraria alla puntuale indicazione dei documenti mai prodotti. Le spese del grado sono compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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