Ricorso elettorale inammissibile se non notificato al Comune (TAR Lombardia n. 2604 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale il Comune è la parte pubblica necessaria del giudizio, perché è l’ente che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti. La notificazione del ricorso al Comune presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato è inesistente, non essendovi alcun legame tra il difensore erariale e l’ente locale, e non è sanabile mediante rinnovazione o costituzione in giudizio, poiché la sanatoria è riservata agli atti nulli e non a quelli inesistenti. Il ricorso elettorale deve articolare motivi specifici ai sensi dell’art. 40, co. 1, lett. d), cod. proc. amm., indicando la natura dei vizi, il numero delle schede contestate e le sezioni interessate. È inammissibile il ricorso esplorativo, che mira a un complessivo riesame del voto in sede contenziosa, e in materia elettorale opera il principio della prova di resistenza, che impedisce l’annullamento se l’illegittimità non ha influito in concreto sul risultato.

Il Fatto

I ricorrenti, elettori del Comune di Usmate Velate ed eletti consiglieri con la lista di minoranza, hanno impugnato l’atto di proclamazione degli eletti del 10 giugno 2024, contestando le operazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024, che avevano visto vincitrice la lista avversaria con elezione del sindaco. Lo scarto tra le due liste era di 43 voti.

I ricorrenti lamentavano il forte astensionismo, la numerosità delle schede nulle, il rinvenimento di schede di altri comuni, il continuo maneggio delle schede e gli errori di conteggio, e chiedevano il riconteggio e la verifica delle schede di tutte le sezioni. Si costituivano i controinteressati e il Ministero dell’interno, sollevando eccezioni di inammissibilità. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto, ai sensi dell’art. 89, co. 2, cod. proc. civ., applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 39 cod. proc. amm., la cancellazione di un inciso del ricorso ritenuto sconveniente ed esorbitante le esigenze difensive.

Nel merito dell’ammissibilità, il ricorso è dichiarato inammissibile perché non notificato al Comune, unica parte pubblica necessaria, da evocare entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale, a norma dell’art. 130, co. 3, lett. a), cod. proc. amm. La notifica presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato è inesistente, poiché il difensore erariale non ha alcun legame con l’ente locale. Il vizio non è sanabile ex art. 44, co. 4, cod. proc. amm., riservato agli atti nulli, né è concessa la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., mancando incertezza giuridica sulle modalità di notifica agli enti locali.

Il ricorso è comunque inammissibile per difetto di specificità dei motivi e per natura esplorativa. Il requisito, pur valutato con rigore attenuato, richiede l’indicazione della natura dei vizi, del numero delle schede contestate e delle sezioni. Il gravame si riduce a un’elencazione di anomalie statistiche, mentre le poche irregolarità contestate non trovano sostegno probatorio: quanto alle schede di altri comuni, i verbali attestano schede non utilizzate, e i rappresentanti della lista non presentarono reclami.

La richiesta finale non mira alla correzione di risultati in una o più sezioni, ma al riconteggio integrale, il che rivela il carattere esplorativo del ricorso. In materia opera il principio della prova di resistenza: non si annullano i voti se l’illegittimità non ha influito in concreto sul risultato. Il gravame si configura come contestazione politica del risultato, volta a un’inammissibile inversione logica tra procedimento e processo, trasformando il giudice in scrutinatore di secondo grado. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 89 c.p.c.

Tutte le 60 sentenze sull'art. 89 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *