Espropriazione nei consorzi industriali: vincolo decaduto e dichiarazione di pubblica utilità inefficace (TAR Molise n. 322 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale il piano regolatore consortile, equiparabile al piano particolareggiato, produce vincoli espropriativi di efficacia decennale ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 218/1978. Decorso inutilmente tale termine senza riadozione o proroga, il vincolo preordinato all’esproprio non può più fondare la procedura ablatoria. La dichiarazione di pubblica utilità intervenuta in assenza di vincolo efficace è ab origine inefficace ex art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, divenendo efficace solo al momento dell’apposizione del vincolo. Ne consegue l’illegittimità del decreto di esproprio per violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 327/2001, che presuppone non solo l’esistenza ma anche l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. La mera approvazione del progetto da parte del consorzio non integra variante urbanistica idonea ad apporre il vincolo, mancando i contenuti dell’art. 10 e le procedure dell’art. 19 del d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
La società ricorrente acquisiva nel febbraio 2021 la proprietà di tre particelle site nel Comune di San Polo Matese, ricomprese nell’agglomerato industriale consortile. Su quei fondi erano state presentate due domande di assegnazione: una della controinteressata, per un autolavaggio, e una della ricorrente, per un parcheggio. Il Consorzio accoglieva la prima e approvava il progetto con decreto commissariale n. 3 del 18.01.2021, recante anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
Con decreto n. 1265 del 7.10.2024 il Presidente del Consorzio disponeva l’espropriazione dei fondi in favore della società beneficiaria. La ricorrente impugnava il decreto deducendo la violazione degli artt. 8, 9 e 23 del d.P.R. n. 327/2001 e l’eccesso di potere, per difetto del vincolo preordinato all’esproprio e intervenuta decadenza dello stesso. Il Consorzio eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La dichiarazione di pubblica utilità del 2021 è inefficace ab origine ex art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, perché non era stato apposto alcun vincolo: difetta quindi la lesività e non opera la regola di inoppugnabilità del provvedimento presupposto richiamata dalla difesa consortile.
Nel merito il Tribunale ritiene assorbente il primo motivo. Il decreto impugnato si limita a indicare genericamente che il vincolo è sorto con il Piano Regolatore Consortile, senza precisarne la fonte come richiesto dall’art. 23 del d.P.R. n. 327/2001. L’istruttoria disposta in sede cautelare con l’ordinanza n. 149 del 2024 non è stata adempiuta: il Consorzio ha depositato elaborati planimetrici del 1999 e una relazione tecnica, senza indicare le specifiche previsioni a valenza espropriativa.
Il passaggio centrale riguarda la durata del vincolo. Richiamati gli artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 218/1978 e l’art. 16 della legge n. 1150/1942, il Collegio qualifica il piano consortile come equiparabile al piano particolareggiato, con vincoli di efficacia decennale. L’ultimo aggiornamento risale al 1999, con approvazione regionale: alla data della dichiarazione di pubblica utilità del 18.01.2021 il termine era ampiamente decorso. Il richiamo alla Cons. Stato, Sez. II, n. 8498 del 2019 conferma che la proroga non è adottabile quando il piano originario sia già scaduto, e che occorre una riadozione previo riesame dell’assetto urbanistico.
Né il vincolo può ritenersi apposto dal decreto commissariale n. 3 del 2021. La sola approvazione del progetto non integra variante urbanistica: mancano i contenuti dell’art. 10, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 327/2001 e le procedure dell’art. 19, commi 2 e 3, che richiedono l’intervento del consiglio comunale e il controllo regionale. Il Consorzio non ha allegato nulla di tutto ciò.
Il decreto di esproprio è dunque illegittimo per violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 327/2001: la dichiarazione di pubblica utilità non ha mai conseguito efficacia e non poteva sorreggere l’ablazione. Il ricorso è accolto e il decreto annullato, con compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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