Revoca del porto d’armi e garanzie partecipative: irrilevante l’esito penale favorevole (TAR Lombardia n. 370 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego o la revoca delle licenze di porto d’armi non hanno finalità sanzionatoria o punitiva, ma cautelativa: sono preordinati a prevenire la commissione di reati e a tutelare la pubblica sicurezza. Ai fini dell’adozione del provvedimento inibitorio non è necessario un abuso accertato, essendo sufficiente una mera situazione di pericolo di abuso delle armi, desumibile da un giudizio prognostico fondato su qualsiasi episodio idoneo a incrinare il rapporto di fiducia con l’Autorità. L’esito favorevole dei procedimenti penali a carico del titolare non vincola l’Amministrazione, in ragione dell’autonomia dei giudizi e della rilevanza materiale dei fatti accertati. In tema di garanzie partecipative, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento ove il privato non alleghi gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto e l’Amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non sarebbe mutato.

Il Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante e amministratore unico di una società titolare di autorizzazioni di polizia per il commercio e la fabbricazione di armi, impugnava il decreto con cui il Questore di Milano aveva disposto la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e della licenza di collezione armi, entrambe rilasciate in passato.

Il procedimento di revoca era stato avviato a seguito di controlli della Questura di Varese, che avevano fatto emergere violazioni delle prescrizioni sull’importazione di armi comuni e da guerra. Erano seguiti la revoca delle licenze di commercio e fabbricazione da parte della Questura di Varese, il rigetto del relativo ricorso e la revoca prefettizia della licenza di importazione ed esportazione di armi da guerra. Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava le note delle Questure di Milano e di Varese, lamentando l’integrazione postuma della motivazione. Il Ministero dell’Interno resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente i motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e li ritiene infondati. In via preliminare esclude la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimento non adottato su istanza di parte, e riqualifica la censura come relativa alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7.

Sul punto richiama l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 e il costante indirizzo per cui il privato non può limitarsi a dolersi dell’omessa comunicazione, ma deve allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento; solo dopo tale allegazione l’Amministrazione è gravata dell’onere di provare che il contenuto dispositivo non sarebbe mutato. Richiama sul tema Cons. Stato n. 3861 del 2013, Cons. Stato n. 3399 del 2018 e Cons. Stato n. 7414 del 2024.

Nel merito la Corte ricorda che le autorizzazioni di polizia sono assoggettate a una valutazione di buona condotta connotata da ampia discrezionalità, ai sensi degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931. La determinazione di revoca ha natura cautelativa e richiede solo una situazione di pericolo di abuso, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 8053 del 2022; il porto d’armi costituisce deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4 della legge n. 110/1975.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che gli elementi addotti dal ricorrente erano inidonei a mutare l’esito. Quanto all’esito favorevole dei giudizi penali, l’Amministrazione lo ha ritenuto irrilevante in ragione dell’autonomia dei giudizi e della rilevanza materiale dei fatti. Quanto alla pendenza del giudizio avverso il decreto prefettizio, la natura cautelare e preventiva del provvedimento giustifica l’adozione tempestiva. La nota della Questura di Varese del 9 aprile 2021 costituisce mera proposta e doverosa informazione, non incidendo sulla valutazione discrezionale del Questore di Milano.

La motivazione risulta saldamente ancorata ai fatti e ai parametri del TULPS, idonei a porre in dubbio l’affidabilità del titolare della licenza. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono perciò rigettati, con condanna alle spese e ordine di oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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