Scrutinio finale e studente-atleta: la valutazione resta insindacabile nel merito (TAR Lombardia n. 1445 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione espressa dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile dal giudice amministrativo nel merito, salvo che per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. L’eventuale mancata o inappropriata predisposizione delle attività di recupero da parte della scuola non può giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, poiché lo scrutinio è preordinato a verificare una preparazione complessivamente idonea a consentire la proficua prosecuzione degli studi. Gli obiettivi minimi sono richiesti anche per gli studenti destinatari di Piani personalizzati, compresi gli atleti di alto livello. L’eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile solo a fronte di assoluta identità delle situazioni di fatto e richiede prova rigorosa, gravante sull’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di genitore di un minore iscritto al Liceo Scientifico di Meda, ha impugnato la delibera di non ammissione del figlio alla classe quarta. Lo studente, atleta nazionale tesserato FIV, seguiva un Progetto Formativo Personalizzato per studenti-atleti di alto livello, sottoscritto dal genitore e dal Dirigente scolastico.
A conclusione dell’anno riportava debiti in latino e inglese; non superava le prove di riparazione, riportando in entrambe il voto 4, con conseguente giudizio di non ammissione. Il ricorrente deduceva travisamento delle prove, contraddizioni valutative, disparità di trattamento e illogicità del provvedimento, lamentando anche la mancata attivazione dei corsi di recupero, e chiedeva il risarcimento dei danni. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso confermando le ragioni già espresse in sede cautelare. Preliminarmente qualifica l’atto depositato come “motivi aggiunti” — non notificato all’Avvocatura e privo di nuove censure — come semplice memoria di replica. Rilevata una non piena conformità del ricorso all’art. 40, comma 1, lettera d), cod. proc. amm., individua tre censure: mancata attivazione dei corsi di recupero, disparità di trattamento ed erronea valutazione delle prove.
Sul primo motivo, richiamato l’art. 6, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5.11.2007, il TAR osserva che la scuola aveva istituito attività di recupero per entrambe le discipline, con esercizi indicati sul sito e corretti dagli insegnanti. Soprattutto, le eventuali carenze nell’organizzazione del recupero non possono giustificare il passaggio di classe di uno studente con profitto insufficiente: lo scrutinio non è condizionato a tale verifica ma mira a valutare la presenza di una preparazione idonea alla prosecuzione degli studi (Cons. Stato n. 616 del 2020; Cons. Stato n. 236 del 2011; Cons. Stato n. 5613 del 2015).
Sulla disparità di trattamento, il Collegio ricorda che l’eccesso di potere per disparità è riscontrabile solo in caso di assoluta identità delle situazioni di fatto e di irragionevole diversità del trattamento, con prova rigorosa a carico dell’interessato (Cons. Stato n. 256 del 2024). Il ricorrente non dimostra che i quindici studenti avessero lo stesso voto negativo né che i risultati delle prove di recupero fossero identici.
Sul travisamento, la valutazione è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile se non per illogicità manifesta, contraddittorietà o travisamento, vizi non specificamente allegati né documentati. La decisione non è illogica, poiché il mancato raggiungimento della sufficienza in due materie costituisce causa ostativa al passaggio, ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122 del 2009, e gli obiettivi minimi sono richiesti anche per gli studenti con Piani personalizzati (Cons. Stato n. 616 del 2020).
Dall’infondatezza deriva il rigetto della domanda annullatoria e di quella risarcitoria, quest’ultima genericamente avanzata e non coltivata. Le spese sono compensate in ragione dell’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione nella fase di merito.
Nota della Redazione
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