Gestione autonoma del servizio idrico e mancata tutela del corpo idrico (TAR Sicilia n. 1792 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La salvaguardia delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 presuppone il contestuale possesso di tutti i requisiti ivi previsti, tra cui l’utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Tale requisito non è soddisfatto quando il Comune istante è interessato da una procedura di infrazione comunitaria per violazione dell’art. 4 della direttiva 91/271/CEE, in ordine allo smaltimento delle acque reflue. L’accertamento dei requisiti spetta all’ente di governo d’ambito territorialmente competente, non alla Regione né all’Assessorato regionale, che non sono titolari di un potere decisionale in materia. I vizi del procedimento e le censure sullo Statuto dell’ambito non inficiano il provvedimento di rigetto quando questo è vincolato nel contenuto, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune ricorrente, compreso nel relativo ambito territoriale ottimale, approvvigiona la popolazione mediante un pozzo di sua proprietà, collocato a poche decine di metri dal confine di un’area vincolata dal Piano Paesaggistico Provinciale. In data anteriore al giudizio ha chiesto all’ente di governo d’ambito l’autorizzazione alla gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 147, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.
L’Assemblea dell’ambito ha rigettato l’istanza di salvaguardia. Il Comune ha impugnato la deliberazione e il relativo verbale, chiedendone l’annullamento e, in via subordinata, la disapplicazione degli artt. 4 e 9 dello Statuto nella parte in cui disciplina il funzionamento dell’assemblea secondo la quota di partecipazione di ciascun Comune. La domanda cautelare è stata rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto il dedotto difetto di giurisdizione, richiamando e facendo proprie le argomentazioni di Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 9 giugno 2022, n. 18639: la controversia sulla sussistenza dei requisiti per la gestione autonoma attiene all’organizzazione, e non all’esercizio, del servizio idrico, e non rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Quanto all’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, il Collegio rileva che il termine dell’1 luglio 2022 previsto dall’art. 147, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 avrebbe imposto una reazione processuale assai rapida. Tuttavia la situazione di fatto si è evoluta diversamente: il Comune è stato in concreto mantenuto nella gestione autonoma anche dopo il rigetto dell’istanza e il rigetto della domanda cautelare. Non essendo intervenuta la confluenza nella gestione unica, permane l’interesse alla decisione di merito.
Nel merito, il Tribunale esamina il contenuto dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. La nota istruttoria richiamata evidenzia che il requisito della tutela del corpo idrico non è soddisfatto, perché l’agglomerato è interessato dalla procedura di infrazione comunitaria per violazione dell’art. 4 della direttiva 91/271/CEE. Irrilevante è l’obiezione del Comune circa l’avvenuta presentazione di un progetto di superamento: la necessità di interventi rimessi a soggetti di più ampio ambito dimostra che le problematiche non possono trovare risposta in sede esclusivamente locale.
Il Collegio respinge anche le censure sulla competenza. L’art. 147, commi 2-bis e 2-ter, attribuisce espressamente all’ente di governo d’ambito l’accertamento dei requisiti e l’affidamento delle gestioni non fatte salve; un ruolo meramente istruttorio dell’ente non trova riscontro nel dato letterale. Le doglianze sul procedimento e sullo Statuto costituiscono vizi di violazione di norme sul procedimento e, in quanto il provvedimento è vincolato nel contenuto, non ne determinano l’invalidità.
Da ultimo, il Tribunale rigetta il motivo concernente il difetto di istruttoria: la presenza dei requisiti positivi non controbilancia la mancanza di garanzie sulla tutela del corpo idrico. Il ricorso è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese tra soggetti pubblici. Il Collegio dispone inoltre la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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