Regole di sistema sanitarie e tetti interregionali: istruttoria sulla loro operatività (TAR Lombardia n. 1446 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto le regole regionali di programmazione sanitaria che condizionano la determinazione del budget degli erogatori accreditati, la sopravvenuta giurisprudenza amministrativa che ne confermi l’impianto determina la carenza di interesse alla decisione del motivo che quelle regole investa, con conseguente improcedibilità della domanda, ove la parte ne faccia esplicita dichiarazione. Sul diverso motivo che censura i tetti di sistema per la mobilità sanitaria interregionale, il giudice amministrativo, ove non sia chiaro lo stato degli accordi bilaterali, l’eventuale operatività dei tetti e l’incidenza degli abbattimenti sul budget di struttura, dispone istruttoria chiedendo alla Regione chiarimenti, senza che ciò costituisca integrazione postuma della motivazione. La verifica dell’attualità dell’interesse impone dunque l’acquisizione dei dati prima di ogni pronuncia nel merito.

Il Fatto

La ricorrente, ente gestore di strutture sanitarie accreditate e convenzionate per l’erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale a carico del servizio sanitario regionale, impugna la delibera con cui la Regione ha fissato le regole di sistema per l’anno 2023. Due i profili di censura: la determinazione del budget ancorata al valore del finanziato 2019, e la disciplina della mobilità sanitaria interregionale, con l’introduzione di tetti di sistema aggiuntivi rispetto ai tetti preesistenti.

Nel corso del giudizio la ricorrente rappresenta la sopravvenuta carenza di interesse sul primo motivo, in ragione dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato su questione analoga. La resistente controdeduce richiamando il fondamento normativo degli accordi bilaterali e dubita dell’attualità dell’interesse sul secondo motivo, non essendo indicate le concrete ricadute dei tetti sul budget.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione della ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile in relazione alla parte rivolta contro le regole che àncorano il budget 2023 al valore della produzione finanziata nel 2019.

Quanto al residuo motivo, che investe le regole di negoziazione dell’attività destinata ai pazienti extraregionali, il Collegio ricostruisce la censura: la delibera, oltre al tetto di struttura, introdurrebbe tetti di sistema regionali per il rimborso delle prestazioni rese ai residenti nelle regioni confinanti, con la previsione che gli effetti economici degli abbattimenti ricadano sulle strutture erogatrici. Da qui l’assunta impossibilità di programmare l’attività d’impresa, per la compresenza di tetti variabili e inconciliabili.

La difesa regionale richiama l’art. 1, comma 492, legge n. 178/2020, che a decorrere dal 2022 richiede la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra regioni di confine quale adempimento per l’accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario, e conferma che l’unico accordo sottoscritto è quello con una sola regione.

Il Collegio rileva che tale circostanza lascia emergere interrogativi sull’attuale operatività dei tetti interregionali e sulle reciproche interferenze tra accordi. Non è inoltre chiarito se la ricorrente abbia subito abbattimenti in applicazione dei contestati tetti. Questi elementi condizionano la valutazione dell’attualità dell’interesse.

Il Tribunale dispone pertanto istruttoria: chiede alla Regione lo stato degli accordi negoziati e stipulati e le conseguenze della mancata sottoscrizione sull’operatività dei tetti; l’esistenza di meccanismi compensativi tra i diversi tetti; se e in che misura la ricorrente abbia subito regressioni, essendo trascorsa l’annualità; la rappresentazione del sistema di remunerazione vigente prima e dopo la delibera. I chiarimenti, da depositare entro trenta giorni, non costituiscono integrazione postuma della motivazione. Il ricorso è dichiarato in parte improcedibile e, nel resto, la causa è rinviata per l’ulteriore trattazione, con spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *