Ristretta base azionaria e raddoppio dei termini per gli utili ai soci (Cass. civ. Sez. V n. 22996 del 10.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di società a ristretta base azionaria, l’accertamento a carico della società integra il presupposto logico-giuridico dell’accertamento a carico dei soci, in virtù della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Ne consegue che il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 si applica anche nei confronti dei singoli soci, senza che rilevi l’assenza di contestazioni di carattere penale a loro carico. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni: essa realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna e può essere attuata con ordini di servizio, senza indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società ex art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014.
Il Fatto
La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento, relativi all’anno d’imposta 2007, notificati tra il 2014 e il 2014 nei confronti di una società a ristretta base azionaria, del socio e del coniuge di quest’ultimo. L’accertamento a carico della società scaturiva dal rilievo di fatture per operazioni inesistenti; quello del socio derivava dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5769/2017, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo legittima la traslazione dei ricavi ai soci, la validità della sottoscrizione dell’atto e il raddoppio dei termini. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, lamentando vizi di motivazione, carenza di delega, violazione dell’art. 2495 cod. civ., decadenza dall’accertamento e motivazione per relationem.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, respingendolo. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ribadisce che dopo la riforma del d.l. n. 83 del 2012 è denunciabile per cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La motivazione impugnata rende comprensibile il percorso decisorio.
Quanto alla firma dell’avviso, la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 11013 del 2019): la delega ha natura di delega di firma, non di funzioni, e può essere disposta con ordini di servizio, senza indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica del delegato.
Sul terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte osserva che la società è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2009, anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. Poiché tale norma ha natura sostanziale e difetta di efficacia retroattiva (Cass. n. 4536 del 2020), il differimento quinquennale opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014. Ne deriva che la cancellazione ha determinato il difetto di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore (Cass. n. 5736 del 2016; Cass. n. 23365 del 2019), con la conseguenza che l’avviso doveva essere impugnato dai soci.
Sul raddoppio dei termini, il quinto motivo è infondato: l’accertamento a carico della società a ristretta base integra il presupposto logico-giuridico di quello a carico dei soci, sicché il raddoppio si applica anche a questi ultimi (Cass. n. 14989 del 2025).
Infine, il sesto motivo è inammissibile: la motivazione per relationem è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa impositiva, dovendosi distinguere il piano della motivazione da quello della prova (Cass. n. 8016 del 2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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