Subentro in alloggio ERP: il comma 12-bis non prescinde dall’autorizzazione all’ampliamento (Cons. Stato n. 6690 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di subentro negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la previsione derogatoria dell’art. 23, comma 12-bis, l.r. Lombardia n. 16/2016 non elimina il presupposto dell’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario. Essa consente il riesame della posizione solo quando difetti il requisito dell’autorizzazione intervenuta da almeno dodici mesi prima del decesso o dell’allontanamento, cioè quando l’ampliamento sia stato autorizzato ma il termine minimo non sia ancora decorso. Resta invece esclusa l’ipotesi in cui l’autorizzazione manchi del tutto, poiché il legislatore regionale, menzionando espressamente il termine di dodici mesi, ha inteso preservare il controllo amministrativo preventivo sull’effettività del nucleo. La mera residenza anagrafica protratta nell’alloggio non integra titolo valido di occupazione.
Il Fatto
Con provvedimento del 21 luglio 2022 il Comune di Milano rigettava l’istanza di subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica proposta dall’odierna appellante, figlia della precedente assegnataria, per mancata richiesta al gestore di inserimento nel nucleo autorizzato ad occuparlo, ordinando contestualmente il rilascio entro sei mesi. L’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 23, comma 12-bis, l.r. n. 16/2016 veniva respinta con provvedimento del 3 maggio 2023, sul rilievo dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina invocata, essendo il diniego fondato sul difetto assoluto di autorizzazione da parte del gestore.
La ricorrente impugnava diniego e atti presupposti davanti al TAR Lombardia, che respingeva il ricorso con sentenza n. 1225/2024. Proponeva quindi appello, deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione della norma regionale, oltre a eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e sproporzione. Il Comune resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis nel combinato disposto dell’art. 23, comma 12, terzo periodo e dell’art. 23, comma 12-bis, l.r. n. 16/2016. La prima disposizione subordina il subentro dei componenti del nucleo familiare alla condizione che l’ampliamento sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso e che gli stessi possiedano i requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici. La seconda introduce un regime eccezionale, attivabile su istanza entro il 31 dicembre 2023, per le ipotesi in cui il subentro non sia stato consentito per difetto della convivenza continuativa o dell’autorizzazione da almeno dodici mesi.
Il punto decisivo è testuale. L’appellante sosteneva che i soli requisiti richiesti fossero quelli del possesso dei requisiti di permanenza e dell’esigibilità del debito, tra i quali non figura l’autorizzazione. La Corte replica che la previsione derogatoria non prescinde dall’autorizzazione: essa trova applicazione nel solo caso in cui difetti il requisito dell’autorizzazione “da almeno dodici mesi“. Se il legislatore regionale avesse inteso eliminare in toto tale presupposto, lo avrebbe detto in modo chiaro e univoco, senza menzionare lo spatium temporis.
La deroga riguarda dunque esclusivamente il rispetto del termine minimo di dodici mesi dall’autorizzazione, non la necessità, a monte, di far comunque autorizzare l’ampliamento. In altri termini, il meccanismo straordinario si applica quando l’amministrazione abbia preventivamente accertato l’effettività dell’ampliamento e i requisiti per riconoscerlo, ma il decesso o l’allontanamento dell’assegnatario siano intervenuti prima del decorso del termine minimo.
La Corte ritiene altresì razionale la scelta di preservare l’autorizzazione, posto che essa presuppone controlli amministrativi sull’effettività dei requisiti. Nel caso concreto l’autorizzazione pacificamente non sussisteva, con conseguente impossibilità di applicare l’istituto del subentro. Irrilevante, ed inconferente, è il trasferimento della residenza anagrafica nel 2009 presso l’alloggio della madre, circostanza di mero fatto non contemplata dalla legge tra i titoli validi di occupazione di un alloggio SAP. L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese del grado in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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