Quote latte, il contrasto col diritto UE non rende nullo l’atto inoppugnabile (TAR Lombardia n. 14 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un vizio di annullabilità per violazione di legge e non di nullità, poiché l’art. 21-septies della legge n. 241/1990 configura le cause di nullità in numero chiuso e tra esse non rientra il contrasto con il diritto eurounitario. Ne deriva l’onere di impugnare l’atto entro il termine di decadenza, con conseguente inoppugnabilità in caso di mancata tempestiva impugnazione. La sopravvenienza di sentenze della Corte di giustizia che accertino l’incompatibilità della disciplina interna non consente di rimettere in discussione la comunicazione di prelievo divenuta definitiva, in ossequio al principio di certezza del diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di riesaminare in autotutela gli atti pregressi.

Il Fatto

Una società agricola, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte, ha impugnato due intimazioni di pagamento notificate dall’agente della riscossione per il prelievo supplementare riferito alle campagne 2004/05 e 2006/07. I due soci della compagine hanno a loro volta impugnato le analoghe intimazioni loro notificate individualmente, per le medesime campagne e per importi corrispondenti.

I ricorsi, di contenuto identico e poi riuniti, deducevano la prescrizione dei crediti, l’illegittimità delle imputazioni di prelievo per contrasto della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, l’incertezza sui dati della produzione nazionale, il mancato computo dei recuperi sugli aiuti PAC, il difetto di motivazione sugli interessi e la nullità delle notifiche per provenienza da indirizzo PEC non elencato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare dell’Amministrazione e dichiara inammissibili le censure con cui si tenta di rimettere in discussione la legittimità degli atti di accertamento delle originarie imputazioni di prelievo. Per la campagna 2004/05 opera il giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Brescia e del TAR Lazio che hanno respinto i ricorsi; per la campagna 2006/07 rilevano i decreti del TAR Lazio che hanno dichiarato perenti i ricorsi, rendendo definitivi i provvedimenti.

Il passaggio centrale riguarda gli effetti delle pronunce della Corte di giustizia che hanno affermato l’incompatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana in materia di quote latte (le sentenze Barausse, San Rocco e Benedetti). Secondo il Tribunale, la sopravvenienza di tali decisioni non consente di rimettere in discussione la comunicazione di prelievo ormai inoppugnabile. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 7609 del 7.8.2023, il Collegio ribadisce che il contrasto con il diritto europeo costituisce sempre motivo di annullabilità e non di nullità, con l’onere di impugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni.

La violazione del diritto europeo, osserva il Tribunale, non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri di esercizio dello stesso. Viene richiamato il principio di certezza del diritto e la giurisprudenza europea secondo cui il carattere definitivo di una decisione amministrativa non impone all’Amministrazione di riesaminarla. Resta salva la facoltà di procedere in autotutela doverosa, ove gli interessati presentino specifiche istanze.

Le residue censure sono dichiarate infondate. La prescrizione è decennale e va computata tenendo conto dei periodi di sospensione legale; il termine è stato interrotto dalla notificazione degli atti pregressi, dalla resistenza in giudizio e dalla richiesta di rateizzazione, implicante ricognizione del debito. La doglianza sui recuperi PAC è generica e smentita documentalmente. L’atto di intimazione è sufficientemente motivato quanto agli interessi, determinati per legge. La censura sulla nullità della notifica è infondata, poiché l’atto ha raggiunto lo scopo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *