Diffida ANAS al passo carrabile e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 205 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il concessionario autostradale accerta la violazione dell’art. 22, comma 11, cod. strada e intima la chiusura dell’accesso carrabile, contestualmente preannunciando la sanzione pecuniaria e quella accessoria del ripristino dei luoghi, ha natura sanzionatoria e resta sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo. La qualificazione dell’atto come avviso bonario o come comunicazione di avvio del procedimento non ne muta la sostanza: l’intimazione è prodromica alla contestazione di una sanzione amministrativa che, quale atto conclusivo del procedimento di cui alla legge n. 689/1981, è impugnabile davanti al giudice ordinario. Il giudice amministrativo, rilevata d’ufficio la questione, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente impugnava davanti al TAR Sardegna la nota con cui ANAS, Area Compartimentale di Cagliari, aveva diffidato alla chiusura di un accesso carraio posto al Km 5+50 della SS 554. L’atto contestava l’assenza di autorizzazione del passo carrabile, preannunciava l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 22, comma 11, cod. strada e prospettava la riduzione del trenta per cento in caso di pagamento tempestivo, avvertendo che il pagamento avrebbe costituito acquiescenza alla contestazione. Nell’atto si affermava che l’accesso non era intercluso e che l’abuso non era sanabile per violazione dei criteri minimi dell’art. 45 d.P.R. n. 495/1992, con richiesta di ripristino dei luoghi. La ricorrente, dopo aver presentato istanza di regolarizzazione sostenendo la natura interclusa del fondo, proponeva ricorso articolando tre motivi: incompetenza dell’ANAS rispetto al tratto di strada provinciale, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

ANAS si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per assenza di contenuto lesivo in concreto e chiedendo il rigetto nel merito. All’udienza straordinaria il Collegio dava avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile valutazione di un profilo di difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha sollevato d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo tale questione logicamente preliminare rispetto al vaglio dell’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. La decisione si fonda sull’oggetto effettivo dell’atto, ricostruito dal suo stesso tenore letterale.

Dal testo impugnato emerge che l’oggetto della determinazione ANAS è l’accertamento di una condotta illecita ai sensi dell’art. 22 cod. strada, sanzionata con una pena pecuniaria e con una sanzione accessoria di tipo reale, ossia la chiusura del passo carrabile. L’atto si qualifica espressamente come “preavviso di accertamento di infrazione” e tale qualificazione ne connota la natura sanzionatoria, riferita a provvedimenti punitivi la cui impugnazione è riservata al giudice ordinario.

In via ad abundantiam, il Collegio osserva che l’atto ha anche natura endoprocedimentale, assimilabile alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. L’adempimento richiesto, consistente nel ripristino dello stato dei luoghi mediante chiusura dell’accesso, non costituisce ancora un obbligo oggetto di definitiva ingiunzione: se eseguito nei termini, inibisce l’avanzamento del procedimento di contestazione e applicazione della sanzione.

Il Tribunale amministrativo precisa che, anche riconoscendo un margine di lesività all’intimazione, questa resta prodromica alla contestazione di una sanzione amministrativa, pecuniaria e accessoria, che quale eventuale atto conclusivo del procedimento di cui alla legge n. 689/1981 sarà impugnabile davanti al giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa non è quindi invocabile sulla base del solo contenuto di comando dell’atto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà per la parte di riassumere la causa davanti al giudice ordinario nel termine di legge ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute. Le spese sono compensate in ragione della decisione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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