Cessazione materia del contendere e inammissibilità domande nuove in appello (ABF Collegio di Bologna n. 1211 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso e deve avere ad oggetto la medesima questione poi proposta in sede arbitrale. Ne consegue che le domande nuove, introdotte per la prima volta in sede di repliche, sono inammissibili, non essendo stata esperita la previa fase di reclamo. Resta inoltre estranea alla competenza dell’ABF la domanda che implichi una valutazione del contratto sottostante, come quella relativa alla liquidazione di una polizza vita, non riconducibile ai servizi bancari e finanziari. Qualora l’intermediario abbia integralmente adempiuto alle richieste della parte, sia pure tardivamente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sui rapporti ormai liquidati.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di erede, deduceva che fin dal 2002 aveva sollecitato lo sblocco in proprio favore delle somme dovute dall’intermediario e che, il 30.8.2022, aveva consegnato la dichiarazione di successione con la relativa documentazione. Nonostante ciò, la banca non aveva liquidato le somme spettanti. Esperito con esito negativo il reclamo, proponeva nuovamente la domanda davanti all’Arbitro.
L’intermediario si costituiva eccependo che la pratica successoria era chiusa, avendo liquidato tutti gli strumenti finanziari e il conto corrente, e che tutti i rapporti erano pertanto estinti; aggiungeva di aver corrisposto alla ricorrente il contributo di € 20 per l’attivazione della procedura arbitrale. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. Nelle repliche la ricorrente contestava i criteri di liquidazione, lamentava il mancato rimborso di una polizza vita e chiedeva la documentazione sull’entità iniziale degli investimenti del de cuius; l’intermediario eccepiva la tardività e la novità di tali domande.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva in via preliminare che risulta pacifico come tutti i rapporti oggetto del ricorso siano stati liquidati e che la banca abbia adempiuto, sia pure tardivamente, a quanto richiesto dalla ricorrente. Su tale parte della controversia va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle ulteriori domande avanzate in sede di repliche, il Collegio le ritiene inammissibili. Richiama, sul punto, la sez. VI delle Disposizioni ABF, secondo cui il reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e deve essere presentato entro i dodici mesi successivi. Il Collegio di Coordinamento (dec. 7716/2017) ha chiarito che il reclamo deve avere ad oggetto, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio sin dalla fase precedente il giudizio arbitrale, la medesima questione poi proposta con il ricorso.
A prescindere da quanto sopra, il Collegio osserva che sono comunque inammissibili le domande avanzate per la prima volta in sede di repliche, richiamando sul punto la Coll. Bologna, dec. 2643/2023.
Il Collegio affronta inoltre la domanda relativa alla polizza vita, rilevando che essa esulerebbe dalla competenza dell’Arbitro, in quanto implicherebbe una valutazione del contratto sottostante e non riguarderebbe i servizi bancari e finanziari, oggetto della competenza specifica dell’ABF, come affermato dalla Coll. Milano, dec. 4772/2024.
All’esito di tale percorso, il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e inammissibile il ricorso per il resto.
Nota della Redazione
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