Legittimazione passiva della banca e trasparenza del costo nel mutuo Consap (ABF Collegio di Roma n. 2935 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimazione passiva all’azione restitutoria del cliente, il criterio dell’accipiens non è assoluto: quando il costo addebitato al mutuatario per un servizio di una società terza sia stato sostenuto a beneficio esclusivo e finale dell’intermediario, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva può essere superata. Ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza, il costo per un servizio di verifica della documentazione necessaria alla garanzia Consap non deve essere necessariamente dettagliato nella sua natura qualitativa, essendo sufficiente che sia individuato nel PIES, nel documento di sintesi e nel pro forma della fattura, purché il cliente riceva questi documenti prima della stipula e li sottoscriva per accettazione. In tal caso la condotta dell’intermediario è conforme ai principi di correttezza e buona fede e il ricorso è respinto.
Il Fatto
Il ricorrente, in vista dell’accensione di un mutuo fondiario per l’acquisto della prima casa, si rivolgeva a una filiale dell’intermediario. Tra i costi della concessione del finanziamento gli veniva indicato l’importo di € 1.380,00 + iva (complessivi € 1.683,60), rappresentato durante la fase di vendita come riferito alla “garanzia Consap” e non quale compenso per il servizio di compilazione dei moduli richiesti per la garanzia, svolto da una società terza a favore della banca.
Ottenuta la surroga e chiesta la restituzione del costo, il ricorrente apprendeva dal fondo che la garanzia è gratuita per il richiedente. Chiedeva quindi alla filiale il documento di incarico alla società esterna, ricevendo un file denominato “privacy Consap” e indirizzato alle imprese. Insoddisfatto del riscontro al reclamo, ricorreva all’Arbitro chiedendo la restituzione di € 1.683,60, lamentando il difetto di trasparenza e l’indebito trasferimento sul mutuatario di un costo relativo a un servizio reso alla banca.
La motivazione del Collegio
La banca eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva, poiché l’importo era stato pagato con bonifico alla società terza. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 6816/2018, secondo cui agisce legittimamente il soggetto che ha ricevuto la somma, essendo l’accipiens l’unico obbligato alla restituzione ex art. 2033 c.c.
Il Collegio osserva però che il pagamento, pur indirizzato alla società, era stato effettuato per un servizio reso a beneficio della banca, beneficiaria ultima dell’importo. Su questa base l’eccezione viene superata, valorizzando anche l’esigenza di chiarezza sul rispetto della normativa in materia di trasparenza e sull’individuazione dei ruoli dei soggetti coinvolti.
Nel merito, il ricorrente contestava due profili: la scorretta rappresentazione del costo in fase contrattuale e l’addebito di un onere per una garanzia gratuita. Il Collegio verifica la documentazione. Il costo risulta indicato nel PIES sottoscritto per accettazione sotto la voce “oneri e accessori sostenuti dal cliente una tantum”, nel documento di sintesi allegato al mutuo alla voce “oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla banca” e nel foglio informativo del prodotto. Manca, in questi documenti, una descrizione puntuale della natura della voce di spesa.
Tale lacuna viene colmata dal Collegio con il pro forma della fattura, sottoscritto dal ricorrente nove giorni prima della stipula, che nell’oggetto contiene la descrizione del servizio reso dalla società. È a questo documento che occorre fare riferimento per qualificare il costo. Il Collegio aggiunge che il ricorrente, prima della stipula, aveva sottoscritto anche l’informativa sul trattamento dei dati personali della società esterna.
Alla luce di tale documentazione, la condotta dell’intermediario è ritenuta conforme ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede, senza che possa essergli addebitata alcuna negligenza. Il Collegio respinge quindi il ricorso, superando l’eccezione preliminare ma rigettando la domanda nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.