Estinzione anticipata della cessione del quinto: rimborsabili anche gli oneri up front (ABF Collegio di Milano n. 2633 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per i contratti di cessione del quinto dello stipendio conclusi prima del 25 luglio 2021 il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata, comprende anche gli oneri up front. La declaratoria di illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 ha travolto la distinzione tra costi recurring e costi istantanei, imponendo la ripetibilità di tutti gli oneri. La restituzione si calcola secondo il criterio di proporzionalità lineare per i costi recurring e secondo la curva degli interessi per quelli up front. Gli interessi legali decorrono dal reclamo, atto di messa in mora, e non dal giorno dell’estinzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel gennaio 2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio con un intermediario. Il finanziamento era stato estinto anticipatamente al 28 febbraio 2022, dopo il pagamento di 36 rate. Il cliente riteneva di aver maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati, per provvigioni all’intermediario e commissioni di istruttoria, per complessivi € 468,33, e chiedeva il rimborso oltre interessi legali dal giorno dell’estinzione.

Il reclamo presentato nell’aprile 2025 era stato riscontrato negativamente. L’intermediario, nelle controdeduzioni, sosteneva di aver già rimborsato quanto dovuto, richiamava la disciplina dell’art. 125-sexies TUB applicabile ai contratti anteriori al 25 luglio 2021, invocava la sentenza Lexitor e la causa C-555/21 della CGUE, e qualificava provvigioni e commissioni come prestazioni già eseguite integralmente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio di Milano individua la questione nella sorte degli oneri up front per un contratto concluso prima del 25 luglio 2021. Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 nella parte in cui, modificando l’art. 125-sexies TUB, limitava la rimborsabilità dei costi ai soli oneri recurring per i contratti sottoscritti prima di quella data.

Da ciò deriva, per il Collegio, che per tutti i ricorsi fondati sull’art. 125-sexies TUB vale il principio di ripetibilità di tutti i costi, ricorrenti o istantanei. L’interpretazione conforme alla direttiva 2008/48/CE e alla sentenza Lexitor era già stata sostenuta dall’ABF con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 2652/2019, espressamente richiamata dalla Consulta.

Il criterio di calcolo viene così individuato: proporzionalità lineare per i costi recurring, salvo diversa previsione contrattuale; curva degli interessi per i costi up front, in assenza di patto contrario. Nel caso concreto il modulo contrattuale escludeva espressamente il rimborso delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni dell’intermediario. Tale clausola, alla luce del quadro normativo interpretato, non può essere opposta al consumatore: le voci indicate alle lettere a) e b) vanno rimborsate e, trattandosi di costi up front, calcolate secondo la curva degli interessi.

Applicando il criterio, il Collegio determina in € 297,00 la somma dovuta, arrotondata secondo le Disposizioni ABF. Sugli interessi legali il Collegio non segue la tesi del ricorrente: richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 5304/13, qualifica il rimborso come obbligazione restitutoria e non risarcitoria, con decorrenza degli interessi dal reclamo, atto formale di messa in mora.

Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 297,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 versato per la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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