Successioni e antiriciclaggio: identificazione personale o procura notarile (ABF Collegio di Milano n. 8239 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle pratiche successorie l’intermediario è tenuto a identificare i soggetti destinatari della quota ereditaria, anche quando non siano già suoi clienti, in adempimento degli obblighi di adeguata verifica imposti dalla normativa antiriciclaggio. L’alternativa alla presenza fisica dell’interessato in filiale è costituita soltanto dalla procura notarile, con la quale il notaio attesta l’identità del soggetto che la conferisce. Le soluzioni alternative prospettate dall’erede, quali una videochiamata o l’intervento di un messo comunale, non assolvono a tale funzione attestativa. Il rifiuto dell’intermediario di accogliere modalità identificative equipollenti non integra, di per sé, violazione dei principi di correttezza e buona fede. Sono inammissibili, nel procedimento ABF, le domande che implichino pronunce costitutive, sanzionatorie o di censura.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in relazione alle successioni di due fratelli, lamentando la scarsa diligenza nella gestione delle pratiche successorie e le richieste di adempimenti ritenuti sproporzionati. In particolare, la filiale avrebbe bloccato l’iter pretendendo la sua presenza fisica per l’identificazione, oppure una procura notarile, nonostante l’invio della documentazione e l’impossibilità dichiarata di muoversi.

Il ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità della condotta per violazione dei principi di correttezza e buona fede, lo sblocco della situazione e la censura dell’operato della filiale. L’intermediario resiste sostenendo di aver offerto una soluzione praticabile e rispettosa degli obblighi di identificazione, non essendo il ricorrente suo cliente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’ammissibilità delle domande. La richiesta di accertamento dell’illegittimità del comportamento è interpretata come domanda di mero accertamento. Sono invece inammissibili le domande di “immediato sblocco della situazione” e di censura dell’operato dell’intermediario e del direttore della filiale, perché implicano pronunce costitutive, sanzionatorie o di censura precluse dalle disposizioni che disciplinano il procedimento.

Quanto all’eccezione di novità delle contestazioni introdotte in replica, il Collegio osserva che è principio pacifico quello per cui in sede di replica è preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale. Tuttavia, alla allegazione oggetto di eccezione non si correla alcuna domanda, sicché non si configura alcun ampliamento indebito della materia del contendere.

Nel merito, il ricorso è infondato. È pacifico l’obbligo dell’intermediario di identificare i soggetti interessati alla successione e destinatari di una quota ereditaria. Altrettanto incontestato è che il ricorrente non sia cliente dell’intermediario e non sia stato quindi già identificato in sede di apertura del rapporto. Di qui l’ineludibilità dell’adempimento, sia ai sensi della normativa antiriciclaggio, in termini di adeguata verifica, sia in termini di identificazione del soggetto destinatario del riconoscimento della quota caduta in successione.

Il Collegio ritiene che l’alternativa alla presenza dell’interessato in filiale non possa che essere la procura notarile, con la quale il notaio attesta l’identità del soggetto che la conferisce. Tale attestazione manca nelle soluzioni proposte dal ricorrente, quali una videochiamata o un non meglio precisato intervento di un messo comunale.

In secondo luogo, le ragioni addotte a giustificazione dell’impossibilità di recarsi in filiale si fondano su problemi di salute rispetto ai quali manca agli atti qualsivoglia documentazione. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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