Superbonus 110%: la CILAS non copre la demolizione e ricostruzione anche parziale (Cons. Stato n. 10109 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dall’ambito applicativo della CILA Superbonus degli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, sancita dall’art. 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34/2020 e dall’art. 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13/2022, opera senza distinzione tra demo-ricostruzione integrale e parziale, non avendo il legislatore introdotto alcuna specificazione in tal senso. La demolizione può qualificarsi parziale solo se interessa parti limitate dell’edificio, sì che lo stesso conservi identità e individualità strutturale e sussista continuità tra preesistente e nuovo. La conservazione di un mero cantonale, per di più alterato dall’inserimento di pilastri e assente ai piani superiori, non integra tale continuità e riconduce l’intervento alla ristrutturazione edilizia, con necessità di titolo edilizio ulteriore. Ne consegue l’esclusione delle opere dalle fattispecie di esonero dall’autorizzazione paesaggistica di cui ai punti A.2 e A.3 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017 e la soggezione alla procedura ordinaria dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
Con CILA Superbonus 110% una proprietaria avviava lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico e adeguamento antisismico di un edificio condominiale in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico e idrogeologico. All’esito di sopralluoghi l’Amministrazione comunale accertava che l’organismo originario era stato demolito su tre lati, comprese le strutture interne, con ricostruzione in cemento armato e residuo di un solo cantonale sul lato sud-ovest.
Il Comune ordinava quindi la sospensione dei lavori, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia esorbitante dalla CILAS e bisognoso di preventiva autorizzazione paesaggistica. Il TAR Campania accoglieva il ricorso della proprietaria, ritenendo l’opera riconducibile alla manutenzione straordinaria e legittimata dalla CILAS. Proponeva appello il Comune, resistendo l’appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto le eccezioni preliminari. La sopravvenuta perdita di efficacia dell’ordinanza di sospensione non elide l’interesse all’appello, poiché oggetto del giudizio è la qualificazione giuridica dei lavori e la sentenza di primo grado ha paralizzato i poteri di vigilanza e sanzionatori. Quanto all’acquiescenza, la mera esecuzione della sentenza non sospesa è doverosa e non equivale ad accettazione, salvo manifestazione espressa e inequivocabile: il comportamento dell’Ente si è risolto in semplice conformazione al dictum medio tempore.
Nel merito, la Corte rileva che l’art. 119, comma 13-ter, non distingue tra demo-ricostruzione parziale e integrale, limitandosi a escludere le opere comportanti demolizione e ricostruzione: l’assenza di specificazione impone l’esclusione tout court, con necessità di ulteriore titolo.
Anche seguendo la tesi opposta, la sentenza resta non condivisibile, perché l’intervento era diverso da quello asseverato e integrava comunque una demo-ricostruzione integrale. I verbali di sopralluogo documentano la demolizione quasi totale dell’edificio, con ricostruzione ex novo ai piani primo e secondo e conservazione del solo cantonale al piano terra, peraltro modificato dall’inserimento di pilastri all’interno dello spessore murario.
La demolizione è parziale solo se residua una parte significativa dell’organismo, con continuità strutturale tra vecchio e nuovo: la conservazione di un lacerto irrisorio rende il nuovo edificato avulso dal preesistente, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. II, n. 3208 del 2019, volto a contrastare il mantenimento di porzioni insignificanti per eludere la categoria della demolizione integrale.
Quanto al profilo paesaggistico, le opere non rientrano nei punti A.2 e A.3 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017, che contemplano interventi minori e consolidamenti senza modifica di sagoma, volumetria e caratteristiche morfo-tipologiche. La radicale trasformazione, con variazione della sagoma, imponeva la procedura ordinaria dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e reiezione del ricorso, spese dei due gradi compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.