Cessazione materia contendere su riliquidazione pensione aliquota 2,445% (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 99 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico proposto dal militare collocato a riposo, che invochi la riliquidazione della pensione applicando l’aliquota annua del 2,445% per l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, la cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l’INPS abbia rideterminato in melius il trattamento pensionistico in conformità all’orientamento delle Sezioni Riunite n. 1/2021. La declaratoria presuppone che la pretesa sostanziale risulti integralmente soddisfatta dall’amministrazione previdenziale. Le spese di lite sono integralmente compensate quando la definizione sopravvenuta discenda da un mutamento interpretativo intervenuto in pendenza del giudizio, essendosi il ricorso radicato su un assetto giurisprudenziale anteriore.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Aeronautica collocato a riposo, aveva chiesto la riliquidazione della pensione. Le quote A e B erano state calcolate applicando l’aliquota complessiva del 35% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella del 44% dell’art. 54 del medesimo decreto, invocata per chi avesse maturato tra i quindici e i venti anni di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995. Il ricorrente ha quindi domandato la rideterminazione della pensione e il pagamento dei maggiori ratei.

Costituendosi, l’INPS ha rappresentato di aver già rideterminato in melius il trattamento in applicazione della sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite, preannunciando il pagamento degli arretrati e reputando cessata la materia del contendere. Con successiva memoria il ricorrente ha emendato la domanda, chiedendo l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44% per l’anzianità maturata alla predetta data.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorrente ha implicitamente concordato sulla cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda risultante dall’emendatio libelli. Sul piano sostanziale, la pretesa riflette l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 1/2021, ossia l’applicazione dell’aliquota annua del 2,445% riguardo all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995.

La Corte accerta che nel caso concreto tale anzianità era pari a diciassette anni e quattro mesi, risultanza documentata dall’allegato al ricorso. L’INPS aveva già provveduto alla rideterminazione in melius e al pagamento dei conseguenti arretrati, come documentato in atti a seguito dell’ordinanza istruttoria del 4 ottobre 2022.

Ne deriva che la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione previdenziale, con conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito. La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.

Sul regolamento delle spese, la Corte osserva che l’anteriorità dell’odierno giudizio rispetto alla soluzione interpretativa delle Sezioni Riunite — in paragone ai pregressi approdi giurisprudenziali di primo grado e di appello — giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

La definizione processuale consegue dunque non a un adempimento tardivo dell’INPS, ma al sopravvenuto mutamento dell’assetto interpretativo in pendenza del giudizio, circostanza che esclude la soccombenza e fonda la compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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