Sviamento dalla causa tipica e interessi imprenditoriali nella localizzazione dell’opera (C.G.A.R.S. n. 651 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di localizzazione di opere pubbliche e di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, il sindacato giurisdizionale di legittimità è ammesso ove emerga il vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Il pubblico potere risulta esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dalla norma attributiva quando l’atto è determinato da un interesse diverso da quello pubblico. La censura può fondarsi sul ragionamento presuntivo e sugli indici sintomatici, purché rigorosamente analizzati e non fondati su sospetti o generalizzazioni. Integra il vizio la vicenda procedimentale in cui la proposta dell’opera, la predisposizione tecnica del progetto e la gestione delle trattative per la cessione bonaria siano riconducibili in modo propulsivo e determinante alla società privata portatrice dell’interesse imprenditoriale prevalente. È escluso il sindacato sostitutivo di merito.

Il Fatto

La proprietaria di alcuni terreni destinati a futura espropriazione impugnava davanti al TAR Sicilia la deliberazione consiliare di approvazione del progetto preliminare di messa in sicurezza di un tratto stradale, adottata al fine di introdurre la conseguente variante urbanistica, unitamente al progetto stesso e alle determine a contrarre della Protezione civile. Il preavviso di procedimento le era stato notificato; in passato ella aveva trattato con la società controinteressata la cessione delle aree, senza accordo sul prezzo.

La ricorrente denunciava eccesso di potere per sviamento della causa tipica e straripamento, omessa partecipazione alla conferenza dei servizi, illegittimità della delibera per premesse non corrispondenti allo scopo reale, violazione della normativa di protezione civile e vizi del progetto. Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, n. 3668 del 2022 respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese. Proponeva appello la soccombente; resistevano la società, il Comune e il Dipartimento regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Il decreto dirigenziale di approvazione del programma regionale delle vie di emergenza non aveva portata lesiva: soltanto con l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione e l’approvazione del piano particellare l’interesse dominicale subisce una lesione tutelabile.

Sul primo motivo, la Corte ricostruisce i limiti del sindacato. Le scelte di localizzazione restano sottratte al merito, ma sono sindacabili per illogicità, travisamento e contraddittorietà; l’amministrazione deve dare conto della valutazione degli interessi sacrificati. È ammesso il controllo sugli indici sintomatici dell’eccesso di potere, non il sindacato sostitutivo. Quanto allo sviamento, richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 4597 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 3480 del 2022; Cons. Stato, sez. III, n. 1828 del 2015), si esige una rigorosa analisi degli elementi sintomatici.

Nel caso concreto i plurimi indici emergono per tabulas. La proprietà era stata contattata dalla società per la vendita delle particelle poi vincolate, trattativa fallita sul prezzo. La relazione del progetto richiama il trasporto del sale estratto dalla miniera e la richiesta alla società di produrre il progetto esecutivo senza oneri per le amministrazioni. Il dibattito consiliare conferma la finalità di sistemare la strada per il trasporto del sale e l’assunzione dell’onere economico del progetto da parte della società. I verbali dei tavoli tecnici mostrano che la richiesta di documentare le effettive funzioni di protezione civile e l’insussistenza di percorsi alternativi non trovò risposta, mentre l’intervento fu inserito nel programma regionale con finanziamento.

La Corte conclude che l’intero iter si svolse con l’apporto propulsivo e determinante della società, per interessi imprenditoriali prioritari, con esborsi economici e scelte tecniche sul tracciato sostanzialmente effettuate dalla medesima. Non si tratta di astratta convergenza tra interesse pubblico e privato, ma di sviamento causale: il Comune ha esercitato i propri poteri non per migliorare la fruizione viaria, bensì per soddisfare le esigenze di viabilità della società, quasi “prestando” ad essa il pubblico potere ablatorio. La sentenza è riformata e i provvedimenti annullati; i motivi aggiunti restano assorbiti; spese del doppio grado a carico dei soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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