Tamponi Covid e laboratori privati: legittima l’inibitoria dell’ASP (TAR Sicilia n. 2369 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contesto emergenziale iniziale della pandemia da Covid-19, è legittimo il provvedimento con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale inibisce a un laboratorio privato non accreditato lo svolgimento dei tamponi per l’accertamento del SARS-CoV-2. L’inibitoria trova fondamento nelle circolari ministeriali, nei pareri del Consiglio Superiore di Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché nell’art. 32 Cost., che tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività. Le esigenze di tutela della salute pubblica e il principio di precauzione prevalgono sulla libera iniziativa economica privata. Sopravvenuta l’autorizzazione regionale all’esecuzione dei test, il ricorso è improcedibile per carenza di interesse quanto all’annullamento, ma il giudice accerta la legittimità dell’atto ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm..

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un poliambulatorio autorizzato, tra le altre attività, al laboratorio di analisi con settore di biologia molecolare. All’insorgere della pandemia si attrezza per eseguire i test diagnostici di accertamento del Coronavirus, acquistando i relativi kit e predisponendo un ambiente isolato per i prelievi. Dopo un controllo del N.A.S. con esito positivo, l’A.S.P. invitava la società a sospendere l’attività diagnostica, richiamando la circolare ministeriale n. 7922 del 09.03.2020, che individuava per la Sicilia due soli laboratori di riferimento per la diagnosi molecolare. Seguiva la diffida formale a proseguire l’attività.

La società impugna gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento e sviamento. Disposto il remand in sede monocratica, l’A.S.P. adotta una nuova nota, contestata con motivi aggiunti. Respinta l’istanza cautelare, la causa giunge al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sopravvenuta adozione dei decreti assessoriali regionali che hanno esteso ad alcuni laboratori privati la possibilità di coadiuvare il servizio sanitario regionale e hanno stipulato con la ricorrente una convenzione per l’esecuzione dei test. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla domanda di annullamento.

Il giudizio prosegue tuttavia, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto, essendo stata dichiarata la persistenza dell’interesse a fini risarcitori. Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2022: per procedere all’accertamento è sufficiente dichiarare di avere interesse a fini risarcitori, senza necessità di specificarne i presupposti; una volta manifestato tale interesse, il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell’atto impugnato.

Nel merito, il TAR ritiene di richiamare le considerazioni già espresse in sede cautelare. Le motivazioni tecniche dell’A.S.P. trovano sostegno nelle circolari ministeriali, nei pareri del Consiglio Superiore di Sanità e nelle note dell’Istituto Superiore di Sanità. In particolare, i documenti richiamati escludono che il test sui soggetti asintomatici sia sorretto da razionale scientifico, segnalano la bassa sensibilità del tampone in fase asintomatica e raccomandano di riservare l’esecuzione ai casi sintomatici, per assicurare un uso ottimale delle risorse e dei reagenti.

Tali disposizioni provengono da qualificati organismi sanitari, sono frutto della valutazione dell’ampiezza dell’epidemia e non contrastano con l’art. 32 Cost., che tutela la salute anche come interesse della collettività. Nell’inibire l’attività, l’A.S.P. ha dunque fatto corretta applicazione delle indicazioni ministeriali, su un’adeguata base scientifica. Recessive risultano le argomentazioni sulla libera iniziativa economica, inidonea a prevalere sugli interessi pubblici. La successiva autorizzazione regionale, intervenuta a breve distanza, conferma il corretto contemperamento degli interessi.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile quanto all’annullamento e rigettato quanto all’accertamento dell’illegittimità. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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